Intercettazioni inutilizzabili a seguito di riqualificazione del fatto-reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 22390 del 24 maggio 2023 è tornata ad occuparsi del tema dell’utilizzabilità delle intercettazioni in un caso di indagini inizialmente per omicidio doloso poi riqualificato in omicidio colposo.
La questione prospettata alla Suprema Corte è l’utilizzabilità delle intercettazioni a seguito della riqualificazione del fatto-reato e il discrimine dello sviluppo fisiologico delle indagini.
La cassazione ha stabilito che in tema di intercettazioni è possibile che, a seguito delle captazioni, muti la qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato.
Qualora si tratti di una riqualificazione in una fattispecie di reato per la quale non erano autorizzabili le intercettazioni, va ribadito che l’utilizzabilità delle intercettazioni è condizionata alla sussistenza, al momento dell’emissione del decreto autorizzativo, dei presupposti per l’autorizzazione del mezzo di ricerca della prova: ne consegue che qualora tali presupposti fossero ab origine insussistenti, le intercettazioni sono inutilizzabili, non costituendo la riqualificazione il risultato del successivo sviluppo fisiologico del procedimento, quanto piuttosto un modo per aggirare i limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova.
Il principio era stato già enunciato dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 23148/2021, Rv 281501.