Premessa e avvertenze
Di recente è stata data alle stampe l’opera collettanea Il processo mediatico. Informazione e giustizia penale tra diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza, di Guido Stampanoni Bassi e Andrea Camaiora (a cura di), Wolters Kluwer, 2022.
L’Avvocato Giovanni Pagliarulo ha contribuito alla sua stesura scrivendo il secondo capitolo intitolato Informazione e giustizia penale; doveri e responsabilità dei giornalisti nella prospettiva di un’evoluzione culturale.
L’Autore ci ha proposto la pubblicazione di tale parte dell’opera e a tal fine: ha contestualmente informato l’Editore della sua intenzione di esercitare, nella veste di singolo collaboratore dell’opera stessa ed ai sensi degli artt. 38 e 42, L. 633/1941, il suo diritto di utilizzazione e riproduzione separata; gli ha inoltre comunicato che la pubblicazione era stata proposta a Terzultima Fermata; lo ha infine informato con un congruo anticipo che la pubblicazione era prevista per la data del 25 maggio 2023.
L’Editore non ha espresso alcuna obiezione o opposizione.
Date queste premesse normative e di fatto e tenuto altresì conto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1^, sentenza n. 10162/1999, Rv. 530256 – 01) secondo il quale “Ai sensi rispettivamente degli articoli 38, 7, e 42 legge 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell’opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all’editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore”, volentieri pubblichiamo il lavoro dell’Avvocato Pagliarulo.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Strepitus fori, stampa e giudizio penale: una vecchia questione. – 3. Il dibattito attuale. Breve sintesi – 4. L’attività giornalistica. Contesto e limiti normativi. – 4.1. La Costituzione e le norme sovranazionali – 4.2. La legge professionale. – 4.3. Le norme deontologiche. – 5. I giornalisti categoria protetta e responsabile. – 5.1. La funzione di mediazione culturale 6. Obblighi e divieti. – 6.1. La preparazione tecnico-giuridica; l’uso di lessico e forme appropriate – 6.2. Il rispetto dei diritti della persona: dignità, reputazione, riservatezza e presunzione di innocenza. – 7. I divieti di pubblicazione previsti dal codice di procedura penale- 8. Il divieto di pubblicazione testuale degli atti del procedimento penale non più coperti dal segreto: la cartina di tornasole dello stato dell’informazione giudiziaria. – 9 Rimedi e conclusioni
1. Introduzione
Mai come negli ultimi anni gli effetti nefasti della cattiva informazione giudiziaria e della rappresentazione alternativa, vertiginosa e spettacolarizzata dei fatti oggetto di procedimento penale nota come processo mediatico sono stati al centro dell’attenzione generale, dando luogo a reazioni normative, adeguamenti virtuosi di alcuni uffici e ad un notevole incremento degli studi in materia.
Le conseguenze negative del racconto delle vicende giudiziaria sono ormai note: il pregiudizio per le indagini, i danni reputazionali, la lesione della presunzione di non colpevolezza, il possibile condizionamento del giudice e delle persone informate sui fatti, la delegittimazione della magistratura giudicante.
La recente risposta del legislatore europeo ed interno alle degenerazioni della cronaca giudiziaria, con riferimento in particolare alla tutela della presunzione di innocenza[1], ha interessato la comunicazione degli uffici giudiziari ma è rimasta esclusa dall’ambito applicativo della nuova norma l’attività giornalistica, nonostante da tempo tra gli addetti ai lavori si osservi che il maggior inconveniente della informazione giudiziaria risieda nelle modalità di narrazione, nel “come” viene data la notizia, dunque riguardi fondamentalmente i professionisti della comunicazione. Si cercherà, nelle pagine che seguono, di approfondire il quadro dei doveri e delle responsabilità dei giornalisti in materia.
2. Strepitus fori, stampa e giudizio penale: una vecchia questione
Il problema del rapporto e dei reciproci condizionamenti tra ambiente esterno e giudizio penale non emerge ora.
Che l’influenza dello strepitus fori potesse incidere negativamente sul corretto esercizio della funzione giudiziaria lo aveva già colto Alessandro Manzoni, che scriveva nella sua “Storia della Colonna Infame[2]” “Felici que’ giurati se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase nella loro mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori”.
Nella seconda metà del XIX secolo era altresì già chiaro che il rischio di pregiudizio possa essere amplificato dalla informazione qualificata o professionale: lo notava Francesco Carrara in un celebre articolo del 1874 nel quale evidenziava parzialità e limiti del giornalismo giudiziario[3] ed è dello stesso anno il primo atto normativo italiano che disciplina compiutamente la pubblicazione degli atti giudiziari[4].
L’ esigenza di regolare i rapporti tra stampa e procedimento penale continuò ad essere avvertita in seguito: tanto il codice di procedura penale del 1913 che quello del 1930 prevedevano il divieto assoluto di pubblicazione degli atti istruttori[5].
Nel 1966 la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 18, nel riconoscere la conformità alla Carta fondamentale dell’art. 164 del codice di rito allora in vigore, evidenziava come la libertà di manifestazione del pensiero possa incontrare limiti in altri valori costituzionali, tra i quali quello del corretto esercizio della funzione giudiziaria.
In epoca più recente, negli anni ‘80 del ‘900 giornalisti e giuristi dotati di alta sensibilità rimarcavano la impostazione colpevolista della stampa ed il legame di questa con la magistratura inquirente[6].
Dal decennio successivo ed in particolare dopo la c.d. “stagione di Mani Pulite”, è deflagrato il “Circo mediatico giudiziario”: la sinergia tra giornalisti ed inquirenti si è particolarmente acuita, al punto che l’informazione giudiziaria è stata definita, parafrasando una celebre frase di Von Klausewitz “la prosecuzione, per le Procure, dell’indagine giudiziaria con altri mezzi”[7], è aumentata la connotazione colpevolista dei media, l’interesse giornalistico si è concentrato quasi esclusivamente sulla fase delle indagini preliminari.
Dunque la questione del delicato equilibrio tra libertà di informazione, diritti della persona ed esigenze di giustizia è conosciuta da molto tempo ed è del pari risalente l’esistenza di norme finalizzate a garantire tutti i valori interessati. Ciò non ha impedito, tuttavia, la degenerazione della informazione giudiziaria[8] , arrivata ad un livello senza precedenti, tale da determinare, come si è già accennato, la reazione del legislatore ed infiammare la discussione intellettuale.
3. Il dibattito attuale. Breve sintesi
L’intensa recente attività intellettuale in materia, tra convegni e pubblicazioni, mostra che per accademia, avvocatura e magistratura, in particolare quella requirente, la principale patologia della informazione giudiziaria, lo si è accennato, sia costituita dalle “cattive” modalità narrative attuate dei giornalisti; costoro, per contro, rivendicano in linea di massima il diritto di pubblicare in ogni caso e senza vincoli ciò di cui sono venuti a conoscenza (secondo la nota metafora del “cronista-lavandino”) tollerano poco i limiti di legge, si appuntano prevalentemente sul problema della fuga di informazioni, trascurano, tranne rare eccezioni, quelli del condizionamento dei processi e della delegittimazione degli organi giudicanti.
Tutte le categorie coinvolte convengono su scarsa cultura della giurisdizione e modesta preparazione tecnico-giuridica di gran parte degli operatori dell’informazione ed è sempre più diffusa e consolidata l’idea che debba essere data maggiore effettività al piano deontologico e disciplinare.
4. L’attività giornalistica. Contesto e limiti normativi. Cenni.
4.1 La Costituzione e le norme sovranazionali
L’esercizio della attività giornalistica trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 21 della Carta fondamentale che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, propalazione della quale è la libertà di informazione[9].
Sul piano sovranazionale, la norma di riferimento è l’articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, posto a presidio della “libertà di espressione”, al quale si affianca l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che sostanzialmente ha il medesimo contenuto, con l’aggiunta di un riferimento espresso al rispetto dei “media” e del loro pluralismo.
Ai fini della presente trattazione, interessa evidenziare che tanto la nostra Costituzione che le convenzioni internazionali contemplano la possibilità di limiti alla libertà di informazione.
In ordine all’articolo 21 della Carta, è pacifico che, sebbene la norma non lo stabilisca espressamente ad eccezione della tutela del “buon costume”, la libertà da esso garantita possa incontrare degli argini in altri valori costituzionali[10]; quanto alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, il comma 2 dell’articolo 10 individua esplicitamente i limiti all’esercizio della libertà di espressione.
La relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo conferma tale interpretazione. È indiscutibile la funzione di controllo del potere rivestita dalla stampa (secondo la celebre definizione dei giornalisti quali Watchdogs) alla quale deve essere assicurata la massima tutela, ma è altrettanto certo che l’esercizio di questa non possa essere svincolato da condizioni[11].
Sostanzialmente in linea si pone la Raccomandazione Rec (2003)13 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sulla diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali.
Le nozioni velocemente riassunte dianzi sono, in effetti, scolastiche. Ma è opportuno ribadirle perché sono tanto ovvie quanto spesso, purtroppo, dimenticate. È più diffuso di quanto si pensi il pensiero che la libertà di stampa sia superiore ad altri valori fondamentali e l’allarme circa il pericolo del “bavaglio” suona sovente e nella maggior parte dei casi a sproposito[12].
4.2 La legge professionale
La fonte (ordinaria) di riferimento è la Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti. La norma più significativa, per lo studio che si sta svolgendo, è l’art. 2, dall’epigrafe “Diritti e doveri” che sancisce il diritto (“insopprimibile”) dei giornalisti di informazione e di critica, fissa il fondamentale dovere di correttezza e verità sostanziale dei fatti riportati, impone “l’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”. Nondimeno, la legge individua, al titolo III, le sanzioni disciplinari tipiche.
4.3 Le norme deontologiche[13]
A fianco dell’Ordinamento professionale si pone il Testo Unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 3 febbraio del 2016[14], evoluzione della omonima Carta del 1993, il quale recepisce il contenuto di precedenti 13 carte deontologiche, tra cui il “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive” approvato nel 2009, e fissa articolatamente gli obblighi professionali.
Il Testo ribadisce in primis, con un richiamo integrale, quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 69/1963. Disciplina poi in autonomi titoli i doveri nei confronti delle persone (Titolo II) e in tema di informazione (Titolo III) Tra i primi, l’obbligo di rispetto di identità personale e “oblio”, nonché l’osservanza delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, previste dal D. L.vo 196/2003 (noto come “Codice della Privacy”) In ordine ai secondi, assume particolare rilevanza l’articolo 8, dedicato alla cronaca giudiziaria ed ai processi trasmessi in televisione, che impone, tra l’altro, il rispetto della presunzione di innocenza e la garanzia del contraddittorio[15]. Attenzione merita anche il dovere di non omettere fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento, previsto dall’art. 9, lettera g).
L’articolo 15, contenuto nel titolo conclusivo, attribuisce rilevanza disciplinare alla violazione di regole e principi contenuti nel Testo Unico e rinvia alla legge professionale per la individuazione delle sanzioni
In sintesi, il Testo Unico, in un’opera di armonizzazione di vari documenti stratificatisi nel tempo, ha dato maggior tassatività a una serie di doveri per i giornalisti, la cui violazione è attinta da sanzione disciplinare, così fornendo un parametro di valutazione della liceità di una pubblicazione, tanto per la giustizia domestica che per quella ordinaria[16].
* * *
Si può allora intanto riassumere che se la libertà di stampa, intesa come strumento di controllo dell’esercizio del potere costituito, è un pilastro fondamentale della democrazia, la dignità delle persone, il corretto svolgimento della attività giudiziaria, la presunzione di innocenza, sono certamente valori che possono limitarne l’esercizio.
Tanto che, al di là di quanto è stabilito dalle norme di più alto rango e da quelle di legge, la stessa categoria giornalistica ha nel tempo elaborato propri codici di condotta espressamente ispirati a tale principio
5. I giornalisti categoria protetta e responsabile
Il giornalismo è una delle cosiddette professioni intellettuali “protette”. Con tale espressione si intendono quelle attività il cui esercizio è subordinato dalla legge al possesso di determinati requisiti (titolo di studi, superamento di un esame abilitativo, adeguata preparazione tecnica e culturale) alla iscrizione in appositi albi ed elenchi, al rispetto di norme deontologiche, e soggetto al controllo di un ente pubblico, l’ordine o collegio professionale, il quale lo esercita tanto nell’interesse della categoria e della clientela che in quello della collettività.
Esiste, dunque, un vero e proprio principio di affidamento della generalità dei consociati nei confronti del professionista, per la competenza e correttezza che è tenuto ad avere, al quale fa da pendant, naturalmente, la responsabilità dello stesso per la inosservanza dei doveri propri della funzione.
5.1 La funzione di mediazione culturale
Il giornalista è, per definizione, il mediatore tra il cittadino e l’evento, ha il compito di in-formare e formare il pubblico, garantendo correttezza e verità della notizia. È “l’interprete e veicolo primo della vita pubblica”[17].
Con riferimento al giornalismo giudiziario, l’informazione ha il compito ulteriore di (concorrere a) formare la coscienza civica del cittadino, come rilevato da autorevole dottrina[18].
È evidente, dunque, un primo, generale ed enorme ordine di responsabilità di chi fa cronaca giudiziaria: al di là del rispetto di specifici obblighi e divieti di legge, la narrazione inadeguata per carenza di preparazione tecnico-giuridica (quando non addirittura linguistica) produce una vera e propria dis-informazione, foriera delle note nefaste conseguenze richiamate nel paragrafo introduttivo.
Tale “demerito” è ancor più grave ove si consideri che lo iato tra giustizia popolare e istituzionale, la tendenza colpevolista delle masse sono un fenomeno presente e conosciuto da tempo, come si è rilevato nelle pagine precedenti.
È vero che il “Tribunale della pubblica opinione” tende alla semplificazione ed alla omologazione[19] ma ciò è sempre avvenuto: allora, la prima funzione -e la conseguente responsabilità- del giornalista è proprio quella di divulgare appropriatamente: rimediare alla eccessiva semplificazione senza ricorrere ad un tecnicismo “puro”, rendere comprensibili al non addetto ai lavori le vicende giudiziarie inquadrandole nel rispetto dei principi costituzionali e processuali.
Il che, escludendo i casi di deliberata mistificazione, può accadere solo, ripetesi, possedendo una conoscenza specifica di diritto e (soprattutto) procedura penale.
Quando poi l’informazione giudiziaria dalla narrazione di un procedimento penale scende sul campo dei fatti che ne sono l’oggetto (è il caso del “processo mediatico”) deve assumere regole di condotta improntate a regole di massimo rigore[20] anche perché “solo la cronaca giudiziaria risponde di per sé ad un interesse pubblico”.[21]
6. Obblighi e divieti
6.1 La preparazione tecnico-giuridica; l’uso di lessico e forme appropriate
Dunque se la ragion d’essere della cronaca giudiziaria è la verifica del corretto esercizio della amministrazione della giustizia, sussiste un vero e proprio dovere del giornalista di essere tecnicamente e culturalmente attrezzato: la scarsa preparazione impedisce la valutazione critica, quindi il controllo, dell’operato del potere giudiziario[22]
Ora ci si chiede: quando la sciatteria espositiva[23] è tale da travisare valore e significato degli istituti processuali è possibile configurare una violazione deontologica? Un conto è scrivere che il giudice ha comminato, anziché inflitto o applicato, la pena[24], altro che per un cavillo (consistente nella scadenza dei termini di fase) è stato rimesso in libertà un pericoloso criminale o che la Corte di Cassazione ha assolto un imputato. Nel primo caso l’errore terminologico non veicola in sostanza un’informazione sbagliata, negli altri due si e con reazioni importanti nell’opinione pubblica, nella società civile o nell’ambiente politico, sempre più spesso consolidando la diffusa sfiducia nella magistratura giudicante.
Ebbene, quando, come negli esempi citati, viene prodotta una autentica dis-informazione[25], il dovere di verità e correttezza al quale il giornalista è tenuto ai sensi delle fondamentali norme deontologiche non è stato osservato e certamente sussiste un illecito disciplinare.
Non si vogliono perorare eccessi rigoristici: in fin dei conti gli ordini giornalistici sono i primi interessati al rispetto degli standard etici che ne garantiscono autorevolezza e prestigio[26]; secondo una brillante altrui parafrasi, “la stampa è la vera custode della sua stessa legittimazione”[27].
6.2 Il rispetto dei diritti della persona: dignità, reputazione, riservatezza, presunzione di innocenza.
Il giornalista è poi senza dubbio tenuto a rispettare, nell’esercizio della propria attività, i diritti dell’individuo: quello alla dignità personale, come previsto dalle già esaminate norme deontologiche ed a presidio del quale è posto anche il divieto di rappresentazione della persona in vinculis, salvo suo consenso, sancito dall’art. 114, comma 6 bis, c.p.p.; quello alla reputazione, assistito anche da tutela penale[28]; quello alla riservatezza, garantito, come si è visto, dalla disciplina prevista dal D. L.vo 196/2003; quello alla presunzione di innocenza[29], in merito al quale non sono necessarie soverchie considerazioni data la notorietà del tema limitandoci ad osservare che il divieto ex art. 114, comma 6 bis, c.p.p., di cui alle righe precedenti, è certamente posto anche a sua tutela.
Anche per la violazione dei doveri da ultimo elencati[30] si ritiene che sia configurabile, a prescindere da eventuali profili di rilevanza penale, illecito disciplinare.
7 I divieti di pubblicazione previsti dal codice di procedura penale
Esiste uno specifico regime di pubblicabilità degli atti del procedimento penale, previsto dall’art. 114 c.p.p., che si articola su più livelli, a seconda del bene che si intende tutelare.
In primo luogo, è vietata in assoluto la pubblicazione degli atti coperti dal segreto; la disposizione è evidentemente prevista a salvaguardia delle esigenze investigative, le quali verrebbero (ovviamente) pregiudicate dalla conoscenza della pendenza giudiziaria. Il precetto, in sostanza è finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della c.d. “fuga di notizie”.[31]
Una volta venuto meno il segreto investigativo (c.d. “interno”) gli atti diventano pubblicabili ma con determinate restrizioni.
Il combinato disposto dei commi 2 e 7 dell’art. 114 c.p.p., pur con un testo intricato[32], prevede infatti che ne sia consentita la pubblicazione per riassunto ma vieta quella testuale, intesa come pedissequa riproduzione, fino al termine della udienza preliminare, salvo che non si proceda al dibattimento. In origine la norma stabiliva che (anche) gli atti del fascicolo dibattimentale fossero soggetti a tale regime fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; nel 1995 la Corte Costituzionale[33] dichiarò la illegittimità del divieto così esteso (sancendo la immediata divulgabilità degli atti del giudizio) per difformità rispetto alla ragione che lo giustifica, che si illustrerà a breve. Gli atti del fascicolo del pubblico ministero possono essere pubblicati per riassunto fino alla deliberazione della sentenza del giudizio di secondo grado, liberamente in seguito.
La ratio del divieto di pubblicazione testuale degli atti non più coperti dal segreto risiede nella necessità di evitare che il giudice possa essere condizionato dalla conoscenza diretta di quelli che sono destinati ad essere esclusi dalla sua cognizione, in ossequio del principio della separazione delle fasi e dei fascicoli che connota il nostro modello processuale[34]. Naturalmente, il precetto garantisce anche presunzione di innocenza, riservatezza e reputazione dei soggetti interessati, direttamente e indirettamente, dalla vicenda giudiziaria ma il bene principalmente salvaguardato è la c.d. “virgin mind” di chi giudica.
Conseguentemente e in altri termini: la divulgazione testuale degli atti del procedimento, ed in particolare di quelli del fascicolo del pubblico ministero, è consentita solo nel momento in cui diventano atti del giudizio, per effetto del fisiologico sviluppo procedimentale e la conseguente formazione del fascicolo del dibattimento[35] con la eventuale traslazione in esso degli atti di indagine che vi possano entrare, ovvero di una scelta difensiva[36].
Fa eccezione l’ordinanza che applica una misura cautelare personale che per effetto dell’art. 9 del D. L.vo 29/12/2017, n. 216 che ha modificato l’art. 114 c.p.p. è stata sottratta al divieto di pubblicazione testuale[37].
Da ultimo, è stata vietata la pubblicazione, anche parziale delle intercettazioni non ritenute rilevanti per il giudizio[38].
* * *
La disciplina sinteticamente riassunta ha da tempo suscitato perplessità e contrasti in dottrina: da un lato vi è chi ritiene che il divieto crei più inconvenienti che benefici, sostenendo soprattutto che il giudice professionale non sia suggestionabile e che il racconto (delle vicende procedimentali) attraverso la perifrasi possa nuocere alla verità e renda più difficile la verifica della correttezza di quanto pubblicato[39], ritenendo pertanto che miglior soluzione sarebbe quella di rimuovere del tutto le restrizioni[40]; dall’altro chi sostiene che neppure il giudice togato sia immune da condizionamenti e che il mantenimento dell’attuale regime sia più conforme ai principi costituzionali e processuali[41]
Chi scrive aderisce alla seconda linea di pensiero pur riconoscendo il pragmatismo della prima e ritiene, in particolare, che in un’ottica evolutiva e di confronto la prospettiva dovrebbe essere invertita: non ci si deve tanto chiedere perché vietare la pubblicazione testuale degli atti, quanto piuttosto quale sia la ragione, sul piano giornalistico, per la quale si preferisce questa forma di divulgazione a quella – l’unica lecita, allo stato – realizzata attraverso il discorso indiretto.
Certo, si possono ipotizzare varie risposte: dalla maggior velocità di redazione di un articolo attraverso la tecnica del “copia e incolla” alla miglior verificabilità della correttezza della notizia, passando per finalità vouyeristiche o denigratorie. Ma è chiaro che la spiegazione può essere fornita solo dai giornalisti.
Ad ogni buon conto, al di là degli aspetti strettamente tecnico-giuridici, il divieto è particolarmente emblematico dei rapporti tra media e giustizia penale, come si cercherà di spiegare nel paragrafo successivo.
Di importanza residuale per la materia in esame, infine, le ulteriori restrizioni previste dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 114 c.p.p., che tutelano specifiche esigenze extraprocessuali (minori, processi a porte chiuse, buon costume, sicurezza dello Stato).
Estremamente significativo (invece) è che la violazione dei divieti integra una contravvenzione, prevista dall’art. 684 c.p., blandamente sanzionata e oblabile con un’ammenda di valore risibile[42] e, se commessa da chi eserciti una professione per la quale è necessaria un’abilitazione da parte dello Stato, un illecito disciplinare, ai sensi dell’articolo 115 c.p.p. Altrettanto rilevante è che la medesima norma, al comma secondo, individua nel pubblico ministero il soggetto tenuto ad informare, nel caso abbia notizia dell’illecito, gli organi disciplinari.
8 Il divieto di pubblicazione testuale degli atti del procedimento penale non più coperti dal segreto. La cartina di tornasole dello stato dell’informazione giudiziaria.
Ci sono diverse ragioni per cui il divieto in oggetto può essere considerato un buon rivelatore del livello di recepimento dei valori del giusto processo da parte degli attori dell’informazione.
Prima di tutto, prescinde dalle modalità di acquisizione degli atti, dunque esula dal problema della fuga di notizie, dato che il suo presupposto è (proprio) la lecita disponibilità delle carte del procedimento. Il rilievo non è di poco momento, ove si consideri che la questione da ultimo richiamata è sempre stata considerata quella centrale (se non l’unica) nei rapporti tra giustizia e informazione, certamente grave ma dopotutto di facile inquadramento: nessuno ha mai dubitato della illiceità della pubblicazione degli atti coperti dal segreto. Per contro, l’esistenza di regole sulla pubblicabilità (rectius, sulle modalità di narrazione) degli atti conoscibili – che nella ormai proverbiale dicotomia tra l’an ed il quomodo della divulgazione degli atti si pongono ad avviso di chi scrive nella seconda categoria concettuale – è dai più ignorata e buona parte dei danni prodotti dalla cronaca giudiziaria è conseguenza proprio del mero riversamento di questi in articoli di stampa o servizi televisivi. Inoltre, se è vero che la libera pubblicabilità di un atto ne implica la disponibilità[43] non lo è il contrario. Il che rende del tutto apparenti soluzioni quali quella di rendere accessibili ai giornalisti gli atti non più coperti dal segreto, perché non essendo atti del giudizio sarebbero comunque soggetti al divieto di pubblicazione testuale[44].
Secondariamente, come si è visto, la sua violazione è un reato, procedibile di ufficio; ed è per i giornalisti uno specifico illecito deontologico[45], in relazione al quale, lo si ricorda, vige la obbligatorietà dell’azione disciplinare[46], e la cui notizia impone al pubblico ministero di informare gli organi di giustizia domestica.
È verosimilmente l’illecito commesso più frequentemente dalla cronaca giudiziaria[47]
Ciò nondimeno, è, di fatto, non perseguito. Manca l’impulso, tanto del procedimento penale che di quello disciplinare. Il che significa che, posto che è irrealistico che pubblici ministeri e componenti dei consigli di disciplina non seguano cronaca giudiziaria o processi televisivi e che dunque non abbiano notizia delle violazioni, non vi è interesse da parte degli organi inquirenti o disciplinari alla punizione delle stesse.
Terzo, il pensiero diffuso ritiene che il divieto sia posto (solo) a tutela dei terzi e non (anche e soprattutto) della verginità cognitiva del giudice e della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata. Tanto porta ad un equivoco particolarmente radicato: l’oggetto del divieto sono gli atti non rilevanti nella vicenda giudiziaria. Trattasi di errore logico chiaro: ferma restando la tutela dei terzi estranei al processo, se la ragion d’essere della norma è evitare condizionamenti pregiudizievoli, sono proprio gli atti idonei ad influenzare il giudice a non dover essere pubblicati testualmente.
Quarto, i giornalisti (perlomeno la gran parte) ignorano tale regime, così erroneamente ritenendo di poter pubblicare senza vincoli e limiti ciò di cui sono venuti in possesso, secondo la già ricordata metafora del cronista-lavandino, o addirittura lo infrangono dichiaratamente[48].
Ancora, mal digeriscono che possa essere sollevata l’attenzione, generale o degli organi disciplinari, sul rispetto di tale divieto [49]
È evidente, allora, che a prescindere dalla adeguatezza del regime di pubblicabilità degli atti previsto dall’art. 114 c.p.p., esiste una resistenza culturale della categoria a forme di controllo e disciplina -legittime ed a tutela di valori fondamentali- dell’esercizio della attività.
Il che è indicativo di una concezione sacerdotale[50] della funzione giornalistica, che costituisce il primo ostacolo ad una narrazione delle vicende giudiziarie rispettosa dei principi del giusto processo, come si preciserà nel paragrafo seguente.
Sia chiaro: non è in discussione la imprescindibilità del ruolo dei giornalisti e del relativo diritto-dovere di controllo della attività giudiziaria e di informazione del pubblico ma il quarto potere ha a sua volta grandi responsabilità e non può essere esercitato in modo anarcoide. Giornalisti watchdogs, sacrosanto. Ma quis custodiet custodes?
9. Rimedi e conclusioni
La diffusa, rassegnata constatazione di inefficacia ed inutilità dell’apparato normativo vigente ha prodotto nel tempo la prospettazione di diverse soluzioni per prevenire o rimediare alle distorsioni di (cattiva) cronaca giudiziaria e processo mediatico.
Dalla previsione di sanzioni civili riparatorie[51], a rimedi “abolizionistici”, quali il divieto di trasmissioni televisive sui casi giudiziari correnti[52]; ancora, l’inasprimento dell’attuale divieto di pubblicazione degli atti, escludendo dall’ambito di applicazione dello stesso solo quelli irripetibili[53]; la introduzione della sanzione di inutilizzabilità processuale degli atti indebitamente diffusi o la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 114 c.p.p. nella parte in cui non la preveda [54], l’inserimento del reato ex art. 684 c.p. nell’elenco di quelli che determinano la responsabilità degli enti disciplinata dal D. L.vo 231/2001[55]; la istituzione di una autorità indipendente per l’accertamento e la sanzione della violazione[56], sanzioni reputazionali[57]
Ognuna di queste ha pregi ma difficilmente potrà essere risolutiva.
Quanto alle soluzioni riparatorie, queste possono porre rimedio ai danni di immagine ma sono ontologicamente improduttive di effetti in ordine al condizionamento di giudice e testimoni
Soprattutto, la norma funziona se è “portata dentro”. Come si è visto, vi è una diffusa inadeguatezza, quando non addirittura resistenza, culturale del mondo dell’informazione – e purtroppo della pubblica opinione – rispetto ai valori del giusto processo.
La disciplina attuale può anche essere migliorata ma bisogna constatare che, valida o meno che sia, non viene semplicemente osservata. Si è già rilevato come tanto l’autorità giudiziaria che quella disciplinare siano praticamente indifferenti alla violazione dell’art. 114 c.p.p.
Introdurre altre norme senza prima elevare la sensibilità culturale genererebbe ulteriore devianza.
Si potrebbe intensificare la attività di segnalazione agli organi disciplinari[58] ma con ogni probabilità la reazione sarebbe sempre di indifferenza, insofferenza o addirittura protesta per attentato alla libertà di stampa. Per quanto certamente si determinerebbe un’eco mediatica che porterebbe all’attenzione dell’opinione pubblica la distonia tra valori della giurisdizione e dinamiche ed obiettivi mediatici.
Non crediamo nelle soluzioni repressive, in generale ed in riferimento alla materia oggetto della trattazione.
Come ebbe a scrivere Piero Calamandrei: “il diritto è sempre il punto di arrivo di certe forze sociali, che per un certo periodo, prima di arrivare ad esser leggi, si sono fatte strada come tendenze politiche. I giuristi, per loro insopprimibile natura, hanno funzione di retroguardia, giungono per ultimi a sistemare il terreno e a sgombrare le macerie dove sono passate le rivoluzioni”[59] Ripercorrendo il cammino del rapporto tra giustizia ed informazione degli ultimi decenni, viene sconsolatamente da concludere che nessuna rivoluzione sociale e culturale in direzione delle garanzie vi sia stata, anzi il contrario.
Che fare, allora? Come affermato con estrema semplicità da Mattia Feltri: “parlarne, parlarne, parlarne”[60]. I temi dei quali ci si sta occupando debbono essere portati all’attenzione pubblica, con il maggior risalto possibile; finché rimarranno materia da addetti ai lavori ci saranno poche speranze che germogli il seme di un rinnovamento culturale.
Poi, è senza dubbio necessario introdurre la specializzazione in informazione giudiziaria per i giornalisti, come già accade per le materie economiche.
Su un piano più strettamente giuridico, le soluzioni che ci appaiono più incisive sono: istituire una autorità indipendente, a composizione mista, per l’accertamento e la sanzione della violazione dei principi del giusto processo scaturenti dalla cattiva informazione giudiziaria e soprattutto di un organismo di monitoraggio e segnalazione degli illeciti; prevedere la pubblicità delle sanzioni disciplinari inflitte; introdurre misure cautelari di sospensione dall’esercizio della professione, perlomeno per i casi di violazione più grave e manifesta, per limitare gli inconvenienti derivanti dai tempi del procedimento.
Ma ripetesi: nessun rimedio giuridico potrà funzionare se non sarà preceduto da un’opera di sensibilizzazione.
[1] Ci si riferisce evidentemente alla Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/3/2016 e al D. L.vo 188/2021
[2] La cui prima stesura è del 1827
[3] F. Carrara “Giornalismo partigiano, ingannevole e sleale”. L’articolo è stato (nuovamente) pubblicato in “Gli Oratori del Giorno” 2009, 8, p. 3.
[4] In realtà il primo intervento legislativo in materia si ebbe con l’Editto albertino (L. 26 marzo 1848) che all’art. 11 vietava la pubblicazione degli “atti d’istruttoria criminale o dibattimenti pubblici” ma in ipotesi marginali. L’atto menzionato nel testo è la Legge 8 giugno 1874 n. 1937 e in particolare l’articolo 49. La norma era finalizzata ad evitare il condizionamento dei giudici popolari attraverso la divulgazione degli atti istruttori. Per approfondire, ed in generale per la evoluzione storica del divieto di pubblicazione degli atti giudiziari si veda: Tonini Profili storici del divieto di pubblicare gli atti istruttori del processo penale in RIDPP 1974 p. 608 e segg. Ulteriori spunti e richiami di dottrina possono essere rinvenuti in Caneschi Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia? in Arch. Pen. Web 2021, p 20, sub nota 43 e Tavassi Divieto di pubblicazione, segretezza processuale e trasmissione delle intercettazioni nel corso del telegiornale in Arch. Pen. Web 2022, 2 p. 3, sub nota 4.
[5] Rispettivamente, gli articoli 106 del codice più risalente e 164 del successivo.
[6] Emblematica e di eccezionale attualità, a riguardo, la intervista di Maurizio Costanzo, nel corso della trasmissione televisiva “Buona domenica”, ad Adolfo Gatti, uno dei massimi penalisti della seconda metà del Novecento, del 19 maggio 1986, rinvenibile all’indirizzo:
https://www.radioradicale.it/scheda/14247/referendum-i-tre-referendum. Il tema che qui interessa è trattato nei primi 15 minuti e particolarmente significativi sono i passaggi ai min. 2:20, 3:30, 6:30, 8:30; 9.
[7] Cfr. Il furgone di Bossetti e le strategie mediatiche del nuovo circo giudiziario, comunicato della Giunta e dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane del 12 novembre 2015.
[8] Non formano oggetto del presente lavoro le criticità, ormai ben note, del rapporto tra giustizia e informazione. Esiste una vasta letteratura in materia; una breve rassegna senza pretese di esaustività: Amodio Estetica della giustizia penale, Milano 2016; Aa. Vv. L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale. A cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane, Pisa 2016; Canzio Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016; Conti Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi in Arch. Pen. Web 2022, 1; Ferrarella Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme in Dir. Pen. Cont. 2017, 3, p. 4; Giostra La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria in Media Laws, 2018, 3, p. 23; Manes Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Bologna 2022; Palazzo Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria in Dir. Pen. Cont. 2017, 3, p. 139; Triggiani (a cura di) Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico” Bari 2022
[9] Per approfondire si veda Lauro Siamo tutti giornalisti in MediaLaws 2021, 2, p, 143 ss.
[10] Per una disamina più articolata dei beni di rango costituzionale che possono porsi in contrasto con la libertà di espressione, nell’esercizio della attività giornalistica in generale si veda Centofanti-Scalia, La responsabilità penale del giornalista, in Tenore, Il giornalista e le sue quattro responsabilità, p 342 ss. Milano, 2018 e con specifico riferimento alla cronaca giudiziaria, Conti, op. cit. p. 2, e Giostra, op. cit. p. 34.
[11] Tra le decisioni più significative: Corte EDU, Sez. III, sentenza 7/6/2007, Dupuis c/ Francia; Corte EDU, sez. II, sentenza 1/7/2014, A.B. c/ Svizzera par. 44-45; Corte EDU, Sez. I, sentenza 24/1/2017, Travaglio c/Italia, par. 36; Corte EDU Sez. II, Sentenza 25/2/2021, Milosavljevic c/ Serbia, par. 63.
[12] Si vedano, a riguardo, le osservazioni di Tenore, op. cit. p. 4 ss.
[13] Per un’ampia trattazione sulla deontologia giornalistica si vedano: Tenore La responsabilità disciplinare del giornalista in Tenore, op. cit. p. 2 ss., e Partipilo, La deontologia del giornalista, Dalle Carte al Testo Unico, Roma, 2016
[14] Il testo attualmente vigente è stato aggiornato il primo gennaio 2021.
[15] Si veda anche la nota 45.
[16] Sulla natura delle norme deontologiche si veda Tenore, op. cit. p. 41 ss.
[17] Tenore pag 201
[18] Raggi Il linguaggio del giornalismo giudiziario, Pisa, 2018, p. 97
[19] Manes op. cit. p. 60
[20] In questi termini Dominioni Dai risultati “qualitativi” dei dibattiti ai dati “quantitativi” acquisiti dall’inchiesta UCPI in Aa. Vv. L’informazione giudiziaria in Italia, cit. pag 73
[21] Così Giostra op. cit., p. 30-31, che specifica che “riferire come viene resa giustizia è un valore di rilievo pubblico a prescindere dai fatti incorporati nell’atto giudiziario”.
[22] Tanto da poter configurare una “subalternità del controllore rispetto al controllato” Giostra, ibidem
[23] Gli esempi sono numerosi e sempre attuali: dal reato penale alla assoluzione per insufficienza di prove (formula ancora riportata in un articolo pubblicato su Il Messaggero del 16 luglio 2022 relativo al processo per l’omicidio di Serena Mollicone) per tacer della confusione tra pubblico ministero e giudice e il frequente utilizzo dell’espressione presunto autore del reato. Per uno studio approfondito si consiglia la lettura di Raggi, op. cit..
[24] Errore purtroppo commesso molto frequentemente anche dai tecnici del diritto. È noto che il termine indica la quantificazione astratta della pena stabilita dal Legislatore.
[25] Una “mistificazione priva di copertura costituzionale” secondo Conti, op. cit. p. 21-22.
[26] In questi termini C. Cost., ordinanza 132/2020.
[27] Lauro Siamo tutti giornalisti in MediaLaws 2021, 2, p. 159.
[28] Non è ovviamente questa la sede per trattare della diffamazione; è sufficiente, a riguardo, partire da un qualunque codice penale commentato.
[29] Sulla configurabilità della presunzione di innocenza come diritto della persona si veda: Sammarco La presunzione di innocenza, Milano 2022.
[30] Soprattutto quando questa sia clamorosa, come nel caso di un articolo di recentissima pubblicazione (3 agosto 2022) sulla versione online del Corriere della Sera dal titolo: “Omicidio di Torvaianica, arrestati due colpevoli”, relativo alla cattura di due persone indagate.
[31] Si veda la nota 42.
[32] Norma “labirintica”, secondo la celebre definizione di Franco Cordero. Sono numerose le aggettivazioni critiche attribuitele dagli studiosi. Per una rassegna si veda Triggiani, op. cit. p. 70
[33] Con la sentenza n. 59.
[34] Oltre al Giudice delle leggi, anche la Corte di Cassazione ha costantemente individuato nella salvaguardia della verginità cognitiva del giudice il fondamento del divieto, ribadendo la illiceità penale e disciplinare della sua violazione. Ex plurimis, cfr. Cass. Sez I Pen. 10/10/2019 n. 41640, Ferro. Per completezza, si segnalano due pronunce delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, (la n. 3727 del 25/2/2016 e la n. 15815 del 5/7/2016) nelle quali si è affermato che brevi stralci possano essere (lecitamente) riprodotti purché non siano idonei ad alterare il convincimento del giudice che tratterà la causa. Si suggerisce, a riguardo, la lettura delle interessanti osservazioni critiche di Ferro Art. 114 c.p.p.: una ricognizione su una norma debole. La modica quantità nella pubblicazione degli atti di indagine in AA. VV. L’informazione giudiziaria in Italia, cit. p. 157.
[35] Non sfuggono a tale disciplina le captazioni, che per quanto atti irripetibili entrano nel patrimonio conoscitivo del giudice solo all’esito della procedura acquisitiva di legge.
[36] Il riferimento è alla instaurazione del rito abbreviato.
[37] La modifica normativa ha suscitato forti reazioni critiche, condivise da chi scrive, perché confligge con la ragion d’essere del divieto in questione. Le ordinanze ex art. 292 c.p.p. sono spesso dense di stralci testuali di atti di indagine, attraverso plurimi richiami alla richiesta di applicazione della misura, a sua volta contenente passaggi di informative di reato e brogliacci. Sicché, con questo meccanismo a cascata, attraverso la pubblicazione (testuale) delle stesse si ha accesso (proprio) agli atti che il futuro organo giudicante non deve conoscere. Tale tecnica di redazione è diventata talmente diffusa da essere stata dapprima stigmatizzata dai giuristi e aver poi determinato la reazione del Legislatore che, come è noto, con il D. L.vo 188/2021 ha posto paletti sintattici e lessicali al giudice della cautela. Per un’opinione contraria all’allentamento del divieto, di veloce lettura, si segnala la intervista rilasciata da Ennio Amodio a Il Dubbio del 5 luglio 2022.
[38] Con l’inserimento nell’art. 114 c.p.p., per effetto di un complesso intervento normativo, del comma 2 bis, in vigore dal primo settembre 2020.
[39] Su tutti, Giostra nelle numerose opere pubblicate sull’argomento. Si noti che l’obiezione era già ben conosciuta dalla dottrina penalistica di fine ‘800, come riportato da Tonini, op. cit. p. 611.
[40] Oltre Giostra, senza pretese di esaustività, Manes, op. cit.., p. 142-143; Palazzo, op. cit., p. 142.
[41] Amodio, op. cit., p. 139-145; Casiraghi Informazione giudiziaria, processo mediatico ed imparzialità del giudice in Arch. Pen. Web 2021, 3, p. 12; Intrieri–Piquè La tutela del segreto esterno: “virgin mind” del giudice e nuovi media in Processo penale e giustizia 2016, 6, p. 156 e 159; Tavassi op. cit., p. 3 e 5; Triggiani op. cit. p. 48
[42] La rivelazione degli atti coperti dal segreto ha una sua autonoma e più severa copertura penale, costituendo reato ai sensi dell’art. 326 c.p. Lo si rammenta per mera completezza, non riguardando tale condotta l’attività giornalistica in senso stretto.
[43] E’ questo il presupposto della Circolare della Procura della Repubblica di Perugia del primo giugno 2022 che ha riconosciuto il diritto di accesso alla ordinanza ex art. 292 c.p.p. ai giornalisti che ne facciano richiesta
[44] Tanto che coerentemente la circolare citata nella nota precedente ha espressamente ribadito che il giornalista che abbia ottenuto copia di un atto processuale resta tenuto al divieto de quo.
[45] Ci sembra opportuno rilevare che oltre a quanto stabilito dalle norme del codice di rito, l’art. 8 del Testo Unico dei doveri del giornalista nel vietare la citazione di terzi estranei alla vicenda giudiziaria oggetto di informazione usa, nella delimitazione del contesto narrativo, l’espressione “nel riportare il contenuto” di qualunque atto processuale o d’indagine, così escludendone la possibilità di pedissequa riproduzione, in linea con (e rinforzando) il regime ex art. 114 c.p.p.
[46] Si veda, a riguardo Tenore, op. cit. p. 113
[47] Anche dopo la libera pubblicabilità della ordinanza ex art. 292 c.p.p. Si pensi al “Caso Juventus”, procedimento pendente dinanzi alla Procura di Torino, in relazione al quale sono stati pubblicati ampi stralci di decreti di perquisizione ed intercettazioni, come stigmatizzato da Cataldo Intrieri nell’articolo “La minusvalenza civile. Le palesi violazioni della legge sulla presunzione di innocenza nel caso Juventus”, pubblicato su linkiesta.it del 28/11/2021. Ancora, nella seconda metà dello scorso luglio sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera sono stati pubblicati, con grande risalto e cadenza quasi quotidiana, verbali di dichiarazioni di persone informate sui fatti, informative di reato ed altro, relativi al c.d. “Stupro di Capodanno”.
[48] Emblematico il commento di Marco Travaglio ad un articolo di Cataldo Intrieri sulle storture dei “Tele-processi” pubblicato sul Fatto Quotidiano dell’11/5/2021. Secondo il direttore, in caso di indagini a carico di soggetti pubblici è doverosa l’informazione ai lettori “anche pubblicando verbali depositati e persino non depositati”.
[49] Nell’autunno del 2015 la Camera Penale di Roma presentò un esposto a carico di numerosi giornalisti e direttori di testata al locale Procuratore della Repubblica nella sua qualità di tramite ex art. 115 c.p.p., chiedendo che venisse trasmesso ai competenti consigli di disciplina, con il quale si segnalava la sistematica violazione del divieto di pubblicazione testuale degli atti in relazione al procedimento noto come “Mondo di mezzo” da parte della pressoché totalità degli organi della carta stampata. Il fatto suscitò aspre reazioni dell’ambiente giornalistico, anche ufficiali, basate peraltro sull’erroneo presupposto che fosse stata denunciata la pubblicazione di atti coperti dal segreto, che ritenne l’iniziativa censoria e strumentale. Addirittura sul sito “Ossigeno per l’informazione” è stata collocata nell’elenco dei casi di minaccia ai giornalisti, il n. 211 del 2015, come si può constatare all’indirizzo: www.ossigeno.info/la-tabella-dei-nomi/ Ancora, all’inizio del 2018 la sola creazione di osservatori sull’informazione giudiziaria da parte della Camera Penale di Modena e di quella di Reggio Emilia produsse critiche piccate, culminate in un comunicato del 26 gennaio di Federazione nazionale della Stampa, Associazione Stampa Emilia Romagna, Ordine nazionale dei Giornalisti e Odg dell’Emilia Romagna, dal titolo “Quella voglia di insegnare in casa d’altri” nel quale si esprimeva preoccupazione per i “tentativi di limitazione della libertà di stampa”.
[50] La definizione è di Ferrarella, op. cit. p. 5.
[51] L’idea fu proposta da Roberto Kostoris, oltre venti anni fa, come ricorda Conti, op. cit. p. 31.
[52] Amodio, op. cit. p. 177-178
[53] Ibidem, p. 154
[54] Intrieri– Piquè, op. cit. p. 163 ss.
[55] Soluzione che neutralizzerebbe gli effetti della oblabilità dell’illecito, sopravvivendo la sanzione amministrativa alla estinzione del reato, come acutamente osservato da Manes, op. cit. p. 146.
[56] Giostra, Un catechismo per atei in MediaLaws 2022, 1, p. 19
[57] Ferrarella, op, cit. p. 3.
[58] Ripetendo più o meno serialmente, in sostanza, l’iniziativa della Camera Penale di Roma richiamata alla nota 49.
[59] Calamandrei “Costruire la democrazia” Firenze, 1945
[60] Cfr. intervista pubblicata su Centoundici, Rivista della Camera Penale di Roma settembre 2021 p. 11 ss.
