Individuazione con il metodo dello “specchio all’americana” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 14608/2023 ha esaminato la questione dell’utilizzabilità o per meglio dire dell’attendibilità dell’individuazione effettuata con il cosiddetto metodo a “specchio all’americana” che permette la visione solo a chi deve effettuare il riconoscimento e non a coloro che a tale esame sono sottoposti.
Fatto
Nel corso delle indagini si procedeva all’individuazione con il metodo del c.d. “specchio all’americana”, gli indagati in stato di arresto, erano stati posti in un unico gruppo all’interno di una sala di attesa, non vi era stata una selezione delle persone da affiancare in comparazione, all’atto del riconoscimento e le persone offese non erano state separate benché fossero stati redatti differenti verbali.
Secondo la difesa ricorrente si era, dunque, al cospetto di una inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione di un divieto posto a tutela della corretta formazione della prova.
Decisione
La Suprema Corte ha ribadito che l’individuazione di persona diretta effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese non può essere ascritta nella categoria delle ricognizioni formali effettuate ai sensi degli artt. 213 e ss. cod. proc. pen.
Tale riconoscimento dell’indagato trova piuttosto il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni dichiari di avere accertato direttamente l’identità personale dell’imputato.
Tale atto deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767 – 01; conforme, ex multis, Sez. 4, n. 5972 del 2020, non mass.; Sez. 5, n. 18057 del 13/01/2010, Rv. 246862).
Si tratta, quindi, di una questione valutativa e non inerente a profili di nullità o inutilizzabilità del mezzo di prova che resta atipico.
In tali termini deve quindi intendersi anche l’arresto ove si evidenzia che l’efficacia probatoria dell’atto è condizionata all’adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento.
Il riferimento, difatti, è sempre all’attendibilità e mai alla validità o all’utilizzabilità, anche allorquando si precisa che il grado di attendibilità di tale atto probatorio, pur senza addivenire a rigidi automatismi, può mutare in ragione della ricezione, prima dell’atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell’autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità.
Peraltro – e tanto rileva ai fini del paventato vizio di motivazione e ad esclusione dell’ipotizzato presupposto di fatto da cui origina anche la dedotta violazione di legge – i giudici di merito hanno, preliminarmente spiegato come non sia emersa alcuna circostanza da cui desumere o anche solo sospettare l’avvenuto impiego, da parte degli operanti, di metodiche atte ad influenzare il contenuto delle dichiarazioni e delle individuazioni, nemmeno con riferimento all’asserito riconoscimento “cumulativo”, compiuto cioè congiuntamente da tutte le persone offese riunite nella stessa stanza.
In questo senso, la Corte territoriale ha, correttamente, evidenziato il dato secondo cui le dichiarazioni sono state verbalizzate separatamente, anche in orari diversi, e sono state precedute dall’assunzione di informazioni circa lo svolgimento degli eventi, nonché dalla descrizione dei tratti fisio-somatici dei responsabili delle azioni delittuose e delle condotte specificamente riferibili ai soggetti di volta in volta riconosciuti.
Inoltre, la sentenza impugnata si fa carico di spiegare anche il significato di alcune, non decisive, divergenze tra i diversi racconti, che confermano come non si tratti di “versioni concordate”, ovvero che si siano verificate decisive reciproche influenze; nonché di sottolineare l’inesistenza di elementi che fondino dei ragionevoli sospetti su intenti calunniosi da parte delle persone sentite nel corso delle indagini preliminari.
A fronte di tali puntuali argomentazioni, i ricorsi risultano, anche in difetto delle necessarie allegazioni, avere contenuto generico.
Né l’illegittimità degli atti di p.g. può farsi derivare – una volta esclusa la “pluralità contestuale di ricognizioni” – dal mero uso di un vetro specchio, posto che si tratta di modalità prescritta anche per l’atto tipico della ricognizione, potendosi ricorrere a vetri speciali che permettono la visione solo a chi deve effettuare il riconoscimento e non a coloro che a tale esame sono sottoposti.
Questa la decisione che si pone sul solco dei riconoscimenti eseguiti nei corridoi delle caserme e dei commissariati dalle persone offese che per caso si trovano in attesa di mai specificati “incombenti” e che nel vedere “transitare” l’indagato lo riconoscono senza “ombra di dubbio”.