Ingiusta detenzione: i principali indirizzi interpretativi della Cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen. Sez. 4^, sentenza n. 21457/2023, camera di consiglio del 2 febbraio 2023, contiene un’utile ricognizione degli orientamenti interpretativi vigenti per ciascuna delle questioni che si pongono normalmente riguardo all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione.

Vizi deducibili in Cassazione

Nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai estendersi al merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell’art. 315 cod. proc. pen. (tra le tante,Sez. 4^, n. 542 del 21/04/1994, Rv. 198097-01).

Dolo o colpa grave dell’interessato

Costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4^, n. 4106 del 13/01/2021, Rv. 280390-01).

…Dolo

In proposito, le Sezioni unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (SU, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

…Colpa

Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4^, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034-01; in termini conformi, Sez. 3^, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419-01).

Valutazione della condotta tenuta dall’interessato sia prima che dopo la sottoposizione alla misura restrittiva

Le Sezioni unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (SU, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01).

Non è strettamente necessario un errore giudiziario

Più recentemente, le stesse Sezioni unite hanno precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così SU, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

Compatibilità della disciplina interna con l’art. 5 CEDU

Non è dato ravvisare nessuna violazione dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, conseguentemente, ritenere la sussistenza degli estremi necessari a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, con l’art. 117 Cost.

È già stato affermato, infatti, che la previsione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – la quale esclude dall’equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento dell’indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (così, Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929-01).

Nello specifico, l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo contempla il diritto alla libertà e alla sicurezza, precisando che nessuno può essere privato della libertà, se non in casi specifici – tra cui, alla lett. c), vi è un chiaro rinvio alle misure cautelari – nei modi previsti dalla legge e, comunque, con le garanzie processuali minime ivi stabilite. La medesima disposizione attribuisce ad ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di tale disciplina il diritto alla riparazione.

Da tale premessa consegue che non vi è alcuna interferenza della disciplina in esame con l’indicato art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, allorché taluno subisca la detenzione in uno dei casi ivi contemplati, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e conformi alle garanzie processuali minime che devono essere assicurate in base alla suddetta Convenzione.

La normativa italiana, invero, agli artt. 314 ss. cod. proc. pen. riconosce, in un’ottica solidaristica, il diritto alla riparazione non solo per la detenzione preventiva formalmente illegittima, come imposto dall’indicato art. 5 CEDU, bensì anche per quella formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta, in quanto non seguita da una sentenza di condanna, subordinando, tuttavia, in tale ipotesi il diritto all’indennizzo alla condizione che l’adozione o il mantenimento della misura cautelare non siano causalmente riconducibili ad una condotta gravemente colposa dell’istante.

Si tratta, pertanto, di una disciplina del tutto conforme a quella convenzionale, attribuendo un diritto ulteriore rispetto a quello imposto dall’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, cioè, il diritto ad un ristoro patrimoniale anche nelle ipotesi di detenzione preventiva formalmente legittima, che può conseguentemente essere limitato dal legislatore nazionale senza il rischio di incorrere in violazioni della disciplina convenzionale.