Cass. pen. Sez. 6^, sentenza n. 21400/2023, camera di consiglio del 23 febbraio 2023, affronta il tema della configurabilità dell’associazione a delinquere in conseguenza di condotte compiute in ambito sindacale e per scopi sindacali.
La vicenda giudiziaria e i ricorsi per cassazione
Il GIP ha emesso nei confronti di alcuni indagati la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Li ha ritenuti infatti, condividendo l’ipotesi accusatoria, gravemente indiziati del delitto di associazione a delinquere per essersi associati, agendo uno quale componente del comitato nazionale di un sindacato e gli altri quali componenti del comitato provinciale dello stesso, al fine di commettere più delitti di violenza privata, di resistenza a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di sabotaggio.
Gli indagati, secondo la procura competente, allo scopo di fare proselitismo tra i lavoratori del settore della logistica, avrebbero dato inizio ad un conflitto con altra sigla sindacale di base, provocando scontri con la parte datoriale, avviando attività di picchettaggio illegale e scontri con le forze dell’ordine, occupando la sede stradale, compiendo una sistematica attività di sabotaggio ed istigando i lavoratori a forme illecite di lotta sindacale, al fine di ottenere concessioni dalla parte datoriale.
A seguito dell’istanza di riesame degli interessati, il tribunale competente, accogliendola parzialmente, ha annullato l’ordinanza del GIP limitatamente al delitto associativo ed ha disposto l’obbligo di presentazione presso la p.g. per le altre imputazioni.
Il tribunale ha escluso l’esistenza dell’associazione a delinquere poiché, pur essendo astrattamente ipotizzabile la creazione di un’associazione criminale all’interno di un’associazione illecita ad opera di alcuni soltanto dei suoi componenti, nel caso di specie i reati indicati come reati-fine sarebbero, in realtà, reati-mezzo.
Ha ritenuto che il fine dell’associazione per delinquere contestata dall’accusa non sarebbe stato costituito dalla commissione di reati di violenza privata, ma dal conseguimento degli scopi tipici di qualsiasi associazione sindacale.
Nel caso di specie, dunque, l’associazione per delinquere avrebbe avuto le stesse finalità del sindacato.
Stando così le cose – ha osservato il tribunale – risulterebbe assai complicato dimostrare il reato associativo, in quanto l’ipotizzato programma criminoso tenderebbe a confondersi con le specifiche finalità del sindacato, senza lasciar comprendere quando la condotta di ciascuno dei ricorrenti-associati sia finalizzata a interessi individuali di profitto e di potere e quando, invece, costituisca lotta, anche dura, per ottenere migliori condizioni di lavoro.
Contro l’ordinanza del tribunale ha fatto ricorso per cassazione il PM che procede, contestando la violazione dell’art. 416 cod. pen. e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
Per la procura il tribunale del riesame avrebbe confuso il fine dell’associazione a delinquere con i motivi a delinquere e non vi sarebbe sovrapposizione tra associazione sindacale e associazione a delinquere, in quanto a solo quattro membri della prima, che avrebbero esorbitato il limite dell’agire scriminato, sarebbe stato contestato tale reato. Il fine lecito perseguito, inoltre, non potrebbe scriminare il carattere illecito dell’attività posta in essere per perseguirlo.
Anche gli indagati hanno ricorso per cassazione ma si omettono le loro prospettazioni, ritenendo centrale la questione posta dal PM.
La decisione della Corte di cassazione
Il collegio ha ricordato in apertura che il tribunale ha escluso la gravità indiziaria non solo per via della ritenuta difficoltà di configurare un’associazione a delinquere in costanza dell’attività di una associazione sindacale, ma anche a causa della ritenuta insufficienza degli elementi indiziari acquisiti a dimostrare, entro i limiti valutativi propri della sede cautelare, la sussistenza del delitto di associazione a delinquere contestata in relazione a ciascun indagato.
Il ricorso del PM prospetta per contro la piena ammissibilità sul piano giuridico di un’associazione a delinquere tra soggetti che svolgono attività sindacale, esorbitando il limite dell’esercizio dell’attività scriminata a livello costituzionale, e propone una estesissima disamina degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini nei confronti dei ricorrenti.
Tuttavia, ed è questo il punto decisivo, un motivo così strutturato richiede valutazioni di merito non sono consentite nel giudizio di legittimità, poiché postula un esame diretto degli elementi di prova raccolti.
In altri termini, il PM, pur censurando apparentemente la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, in realtà propone una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e chiede alla Suprema Corte di avallarla.
Il collegio si sottrae tuttavia a questa prospettiva e gli è sufficiente ricordare che gli è preclusa una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sezioni unite, sentenza n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il ricorso del PM è stato considerato conseguentemente inammissibile per manifesta infondatezza.
Il commento
La Corte di cassazione rifiuta correttamente di trasformarsi in giudice di merito e frustra il tentativo del PM ricorrente di ottenere una rivalutazione in senso accusatorio degli elementi dimostrativi considerati inadeguati dal tribunale del riesame sia a giustificare l’imputazione associativa che a costituire un’adeguata base indiziaria per i singoli indagati.
La conseguenza indiretta è la formazione di un giudicato cautelare provvisorio che smentisce allo stato degli atti la tesi accusatoria.
Non è stata quindi smentita, né poteva esserlo, l’argomentazione del tribunale secondo la quale il PM che procede ha fatto coincidere il fine dell’asserita associazione a delinquere con lo scopo tipico di ogni organizzazione sindacale.
Meglio così, ad avviso di chi scrive.
