Un solo scarafaggio basta a integrare il requisito dell’invasione di parassiti negli alimenti (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 21182/2023, udienza del 10 gennaio 2023, ha ad oggetto il reato contravvenzionale previsto dall’art. 5, comma 1, lettera d), L. n. 283/1962, fattispecie che attribuisce rilievo penale alla condotta di chi impiega, detiene o distribuisce per il consumo sostanze alimentari invase da parassiti.

Il caso giudiziario e i motivi del ricorso

Nel caso in esame il ricorrente era stato riconosciuto responsabile di tale reato avendo venduto un gelato contenuto in un cono all’interno del quale si trovava una blatta (insetto meglio noto come scarafaggio o, in certi idiomi dialettali, scarrafone, quello che è bello a mamma soja).

La difesa, per ciò che qui interessa, ha dedotto in uno specifico motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione poiché il ricorrente era stato ritenuto responsabile di una condotta che richiede l’uso di una sostanza alimentare invasa da parassiti, sebbene nel cono gelato da questi venduto ne fosse stato trovato uno solo.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha rigettato il motivo.

Ha ritenuto infatti che, ai fini della integrazione del reato in contestazione non è necessaria una imponente presenza di parassiti all’interno del prodotto alimentare contaminato, essendo sufficiente che lo stesso, tanto più ove gli elementi estranei, indicativi di scarsa igiene, abbiano una loro consistenza materiale così evidente da non potere passare inosservata, palesi la effettiva presenza di tali elementi.

Il collegio ha inteso confrontarsi sul punto con una recente decisione di legittimità di segno contrario, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari “invasi da parassiti”, è necessario che risulti accertato, alla stregua di tutti gli elementi fattuali e di criteri non arbitrari, che i parassiti abbiano occupato in gran numero o riempito una sostanza alimentare (Sez. 3^,12 gennaio 2022, n. 499).

Preso atto di tale decisione conflittuale, i giudici del caso in esame ne hanno ridimensionato la portata posto che nella medesima si affermava che l’ampiezza della contaminazione costituisce questione di mero fatto non suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione.

Hanno anche aggiunto che la tematica in esame è fortemente condizionata dalla evidenza della presenza dei parassiti, dovendo essere tanto più rigoroso il giudizio sulla ricorrenza dell’essere la sostanza alimentare “invasa dai parassiti”, quanto più questi elementi appaiono evidenti anche ad un primo esame visivo del prodotto.

In sostanza, secondo il collegio decidente, “il concetto di ‘invasione” non va inteso in una sorta di concezione antropomorfica della fattispecie indotta dalla suggestione semantica del termine usato dal legislatore, come ampia diffusione dei parassiti sul prodotto, quasi che il termine evochi una specie di diffusa “occupazione territoriale” di esso da parte di tali elementi estranei, stando, invece, lo stesso a significare che il prodotto alimentare deve mostrare la presenza di corpi estranei, provenienti dall’esterno di esso, appartenenti al modo animale (per lo più insetti) o vegetale che, attraverso la loro intrusione all’interno del prodotto, dimostrino la mancanza del requisito della sicura e salubre perdurante destinazione del prodotto all’uso alimentare […] È pertanto evidente che anche la presenza di uno solo di tali corpi estranei, se abbia la efficacia dimostrativa di cui sopra – ed è certo che la presenza di una blatta in un prodotto alimentare pronto per il consumo immediato sia espressiva di tale inidoneità – sia fattore idoneo ad integrare il concetto di “invasione” necessario ai fini della ricorrenza del reato“.

Il commento

La decisione in esame è un esempio piuttosto evidente della libertà creativa che talvolta si concedono i giudici e non fanno certo eccezione quelli di legittimità.

Si è visto che la descrizione letterale della fattispecie incriminatrice richiede l’invasione di parassiti.

Non richiede di contro che tale invasione sia manifesta né, a maggior ragione, che sia di per se stessa dimostrativa dell’assenza del “requisito della sicura e perdurante destinazione del prodotto all’uso alimentare“.

Le argomentazioni sviluppate dal collegio decidente ignorano quindi un requisito esplicitamente previsto dal legislatore. Ed infatti, al di là dell’inservibile ironia sulla tendenza ad una concezione antropomorfica del concetto di invasione, i giudici della terza penale dimenticano che, secondo il vocabolario Treccani (un po’ più autorevole della Corte di cassazione su questioni linguistiche), il sostantivo si riferisce non soltanto ad occupazioni territoriali ma anche all’attività di qualsiasi cosa che irrompa in un luogo diffondendovisi in gran quantità (ad esempio, un’invasione di cavallette che distruggono un raccolto) o alla diffusione nell’organismo di agenti infettivi o cellule tumorali. In tutti questi casi, indiscutibilmente, il lemma “invasione” rimanda al concetto di una moltitudine.

Da questo primo arbitrio linguistico e giuridico deriva il secondo che porta a ritenere integrata la fattispecie per la presenza di un solo parassita.

Non è finita qui perché, oltre ad ignorare un requisito esistente, il collegio ne ha creato uno inesistente, quello legato alla visibilità del parassita e al suo collegamento con la percezione, altrettanto inesistente, dell’insalubrità della materia alimentare.

Ci si rende conto di avere dedicato tempo ad una decisione davvero minuscola e che comunque non ha creato alcun danno al gelataio ricorrente che se l’è cavata con una provvidenziale prescrizione.

Eppure, anche una decisione minuscola può essere l’occasione per aprire uno spaccato sul crescente distacco tra il giudice e i vincoli letterali delle norme e sulla rivendicazione esplicita di una libertà interpretativa che in più di un caso sconfina nel creazionismo.

Senza poi dimenticare un ultimo ma non certo irrilevante aspetto: solo un anno fa, un diverso collegio della terza penale ha attribuito alla norma pertinente un significato esattamente opposto a quello propugnato dalla decisione qui commentata.

Dov’è finita la funzione di stabilizzazione del diritto propria della Cassazione?