Cass. civ., Sez. 2^, ordinanza n. 12105/2023, camera di consiglio del 30 marzo 2023, chiarisce che la liquidazione dei compensi all’avvocato non può ignorare il preventivo sottoscritto dal cliente.
Il caso
Un avvocato assiste un cliente in un procedimento di mediazione e nel successivo giudizio civile.
Il tribunale liquida a suo favore un compenso notevolmente inferiore a quello fissato in preventivi, che il legale ha sottoposto al cliente il quale li ha accettati.
Il legale ricorre per cassazione.
Il collegio di legittimità lo accoglie rilevando quanto segue:
- la pronuncia impugnata si è limitata a ritenere congrue le somme versate dal cliente senza spiegare le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni difensive riguardo all’attività stragiudiziale svolta;
- per l’attività giudiziale ha riconosciuto un importo pari alle spese processuali già liquidate dal giudice senza chiarire se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l’applicazione di ogni altro criterio (art. 2333, comma primo, c.c., tra le altre, Cass. 14293/2018);
- nessuna indicazione è dato trarre dalla sentenza neppure riguardo al diverso criterio adottato per la liquidazione; la dichiarata congruità dei compensi appare priva di reali giustificazioni e sorretta da una motivazione meramente apparente (Cass. s. u. , 8053/2014).
L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio.
