Truffa mediante vendita “on-line”: si perfeziona nel luogo e nella data in cui l’agente riceve l’accredito del bonifico corrispondente all’importo lucrato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10570/2023 ha stabilito che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on-line”, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione.
La Suprema Corte premette che il profitto di tali truffe era stato conseguito mediante l’accredito di esso su di un conto corrente on-line – senza che, perciò, sussistesse alcun riferimento a un luogo fisico dello stesso accredito – appare del tutto corretta l’individuazione della competenza per territorio, relativamente alle predette truffe, sulla base del criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
Tale individuazione risulta infatti conforme alla giurisprudenza della cassazione, secondo cui, nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369-01).