Se un avvocato emette assegni a vuoto compie un illecito disciplinare (di Riccardo Radi)

L’avvocato inadempiente al pagamento di assegni emessi è soggetto al procedimento disciplinare perché il suo comportamento lede il rapporto di fiducia insito nel dovere di assolvere i propri doveri professionali.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 264/2022 pubblicata il 18 maggio 2023 sul sito del CNF ha stabilito che l’inadempimento derivante dall’emissione di assegni privi di copertura, pur avendo i caratteri di un illecito comune, è, tuttavia, da ricondurre nell’alveo disciplinare, pur in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria, perché -in virtù della c.d. tipicità soltanto tendenziale dell’illecito deontologico- è comunque un comportamento idoneo, per modalità e gravità, a compromettere il rapporto di fiducia con il difensore per la stretta connessione con l’assolvimento dei propri doveri professionali.
Nel caso esaminato, l’avvocato è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, tuttavia il profilo dell’emissione di assegni a vuoto è stato evidenziato configura comunque un illecito disciplinare: “E poiché, secondo il riportato art. 653 cp, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso, nel presente giudizio disciplinare, ove peraltro le contestazioni riguardano solo la traenza degli assegni riportati nel capo di incolpazione, le valutazioni della condotta devono e possono riguardare solo l’emissione dei titoli (assegni) rimasti impagati e, conseguentemente, protestati.
Dunque, in considerazione che sull’avvenuta traenza dei titoli nessun dubbio sussiste, alla luce delle risultanze probatorie acquisite sia nel procedimento penale che in quello disciplinare (cfr. deposizione sopra riportata dell’avv. [OMISSIS]) la responsabilità disciplinare dell’avv. [RICORRENTE] non può che essere affermata”.