Se il reato lede in modo trascurabile il bene protetto, la tenuità del fatto è preclusa anche al concorrente che abbia contribuito marginalmente (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 21183 depositata il 18 maggio 2023 ha stabilito che, a fronte di una lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con la propria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione.
La Suprema Corte ha premesso che dovendosi, in primo luogo, escludere la riconducibilità della condotta dell’imputato alla ipotesi della mera connivenza, avendo questo, attraverso la messa a disposizione della sua vettura al correo, travalicato i limiti, tradizionalmente riconducibili ad una mera condotta di carattere passivo e generalmente omissivo, propri della connivenza non punibile Cassazione sezione 3 n. 41055 del 13 ottobre 2025.
Fatta la premessa la cassazione evidenzia che una volta affermata la responsabilità del G. a titolo di concorso ex articolo 110 c.p., poco incide sostenere che l’apporto da lui fornito alla perpetrazione del reato è stata di limitata importanza, posto che, avendo il legislatore inteso adottare , in caso di concorso di persone nel reato, la cosiddetta teoria monistica, si è in tal modo inteso attribuire l’evento a carico di tutti i concorrenti, giacché il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte e che ne vollero la realizzazione, perché è il risultato della comune cooperazione morale e materiale, onde la solidarietà nel delitto importa la solidarietà nella pena, trovando l’importanza dell’apporto materiale offerto da ciascuno dei partecipanti al reato l’unica e compiuta disciplina specializzante nelle disposizioni di cui all’articolo 112 c.p, aggravatrice della pena per coloro che, nel riparto dei ruoli concorsuali, hanno rivestito una posizione di eminenza, e di cui all’articolo 114 c.p., mitigatrice della pena per coloro il cui apporto causale è stato di minimo rilievo.