Non passa giorno senza che i nostri parlamentari riescano a stupirci una volta di più.
Oggi è stata pubblicata la proposta di legge numero 1051 (consultabile in calce al post) per l’abrogazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernenti l’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati alle elezioni.
I proponenti nella relazione introduttiva sottolineano che “i predetti obblighi siano una forzatura della disciplina in materia di rispetto della privacy”, noi ci limitiamo ad osservare che anche in ambito lavorativo vengono normalmente richiesti i certificati del casellario e dei carichi pendenti e non aggiungiamo altro, ecco la relazione introduttiva alla proposta:
“Con la presente proposta di legge si intende abrogare i commi 14 e 15 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Il comma 14 ha introdotto l’obbligo di pubblicazione nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro quattordici giorni antecedenti la data delle elezioni, dei certificati dei casellari giudiziali di cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dei curriculum vitae dei candidati alle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, alle elezioni regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Il comma 15, invece, prevede la pubblicazione dei medesimi documenti anche sulla sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
La presente proposta di legge nasce essenzialmente dalla constatazione che l’introduzione dei predetti obblighi, pur muovendo dal principio di trasparenza, ha in realtà trascurato e inficiato l’aspetto del rispetto della privacy, rigorosamente garantito dal nostro ordinamento giuridico, prevedendo che per il rilascio dei predetti documenti non fosse richiesto il consenso espresso degli interessati e non prevedendo esplicitamente il lasso di tempo entro cui tali dati debbono rimanere pubblicati sul sito web del partito o del movimento politico.
Alla luce di ciò, si ritiene che i predetti obblighi siano una forzatura della disciplina in materia di rispetto della privacy, oltre che prettamente superflui anche ai fini della trasparenza stessa, dato che i predetti documenti non sono richiesti all’atto di accettazione delle candidature e, pertanto, non necessari ai fini della convalida delle stesse. In una fase storica dove si va sempre più verso il riordino della legislazione e la semplificazione delle procedure burocratiche, gli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, risultano essere un’aggiunta farraginosa e inefficiente alla già complessa e delicata legislazione in materia elettorale.
Di qui la richiesta dell’abrogazione dei predetti commi”.
Cetto c’è, senzadubbiamente.
