Corte di appello di Roma: rispetto del contraddittorio e trattazione cartolare (di Riccardo Radi)

Segnaliamo l’interessante ordinanza della Corte di appello di Roma sezione 1 del 17 maggio 2023 nella quale è stabilito che, nell’ambito dei processi a trattazione cartolare, il deposito di conclusioni scritte da parte della Procura generale deve attenersi al principio di garanzia del contraddittorio e a quanto disposto dall’articolo 23, secondo comma, d.l. 149/2020.
Nel caso esaminato il Procuratore generale inoltrava in data 15 maggio 2023 una serie di conclusioni scritte relative a processi fissati per il 17 maggio 2023.
La Corte di appello ha rilevato che la “trasmissione delle conclusioni scritte a così breve distanza di tempo dall’udienza” non consentiva in concreto la tempestiva trasmissione alle controparti (difensori e parti civili) per una eventuale replica e nello stesso tempo era in contrasto con il protocollo a suo “tempo stilato con gli Organismi rappresentativi dell’Avvocatura in relazione alla gestione della trattazione cartolare dei processi”.
Ha conseguentemente dichiarato l’inutilizzabilità delle conclusioni scritte e disposto la decisione dei processi in assenza di esse.
Il protocollo richiamato dalla Corte di appello di Roma è stato sottoscritto in relazione alla gestione della trattazione cartolare dei processi e nello stesso le parti pur accordandosi per una possibile maggiore elasticità degli adempimenti affermavano il principio per il quale doveva essere rispettato in ogni caso il contraddittorio per cui la trasmissione di memorie o conclusioni devono essere effettuate in tempi tali da consentire una tempestiva trasmissione alla controparte per una eventuale replica.
L’ordinanza merita di essere menzionata come esempio del rispetto del processo e delle garanzie delle parti.