Istanza di rinvio del difensore per studio atti: non può essere respinta con motivazione apparente (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 21157/2023, camera di consiglio del 14 febbraio 2023, rende più difficile d’ora in avanti negare rinvii ai difensori che li chiedano per avere il tempo di studiare documentazione voluminosa.

La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l’istanza di differimento della data dell’udienza, presentata ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 2^, n. 22961 del 31.5.2022, Rv. 283408). Nella specie il ricorrente nella stessa giornata del 15.7.2022 in cui ha ricevuto la notifica della fissazione dell’udienza di riesame ha chiesto il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per esigenze difensive dovendo la Procura rilasciare copia degli atti posti a fondamento della misura che il difensore aveva chiesto già dal 5.7.2022. Aggiungeva in una nota successiva inviata al Tribunale del riesame che solo in data 15.7.2022 aveva ricevuto tali atti (che ammontavano a circa 6.800 pagine). Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza sul duplice rilievo che il tempo a disposizione era sufficiente e che il ricorrente non aveva indicato il numero specifico dei giorni necessari per il deposito della relazione del consulente di parte così ricorrendo ad una motivazione apparente anche mediante il richiamo ad elementi non previsti. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio al Tribunale del riesame.