Premessa
Che le cose sarebbero andate assai male per la pubblica accusa nel processo cosiddetto Ruby ter, lo si era compreso già nel corso del processo, a partire dal 3 novembre 2021, data dell’udienza in cui il tribunale ha chiarito che alle imputate di corruzione in atti giudiziari si sarebbe dovuto attribuire la qualifica di indagate sostanziali nei precedenti processi Ruby 1 e Ruby 2.
Che la previsione negativa fosse corretta, è stato chiaro il 15 febbraio 2023 quando il presidente del collegio ha letto il dispositivo e ancora di più quando lo stesso giorno poco più tardi il presidente del tribunale di Milano ha diramato una nota stampa che riassumeva le considerazioni giuridiche che avevano portato alla decisione assolutoria (TF ne ha già parlato nel post consultabile a questo link).
Ora che le motivazioni sono state depositate (e, meritoriamente come sempre, diffuse in anteprima dalla rivista Giurisprudenza Penale a questo link), le dimensioni del disastro accusatorio si stagliano con impressionante nettezza e resta confermata una sua ulteriore caratteristica: non si è trattato di uno dei tanti casi di ordinaria fisiologia della dialettica processuale nei quali il giudice assolve perché ritiene non convincente o non completamente convincente la tesi d’accusa; piuttosto un caso nel quale il giudice, per rimanere tale, è stato costretto a trasformarsi a sua volta in accusatore dell’accusa e ad addebitarle gravissime violazioni procedurali il cui effetto è stato l’annientamento dei dati conoscitivi sui quali l’accusa medesima aveva fondato le sue tesi e chiesto una pronuncia di condanna; come non bastasse, c’è di più e di peggio: non lo afferma il tribunale ma all’osservatore esterno appare che quei dati, se ottenuti legittimamente, avrebbero potuto astrattamente giustificare un esito diverso; il che è come dire che quelle violazioni procedurali, già gravi di per se stesse, lo sono ancora di più perché potrebbero avere implicato la perdita irrimediabile di conoscenze che, sempre in ipotesi, avrebbero potuto condurre ad un esito ben diverso.
Un naufragio, dunque, di quelli destinati a rimanere a lungo nella memoria.
La motivazione e le questioni cruciali
…Il rispetto del termine per il deposito della motivazione
La motivazione è stata pubblicata il 15 maggio 2023, a tre mesi esatti di distanza della lettura del dispositivo e quindi nel rispetto del termine che lo stesso tribunale si era assegnato per il suo deposito.
Non certo un aspetto essenziale ma è un primo e non trascurabile segnale di stile giudiziario: si trasmette per suo tramite l’idea che le regole si rispettano anche quando alla loro eventuale violazione non corrisponde alcuna sanzione.
…La contestazione di corruzione in atti giudiziari e la necessità di verificare se gli accusati possiedano la qualifica soggettiva
Fin dalla premessa, il tribunale ha cura di distinguere le imputazioni in due differenti tipologie: la prima racchiude le posizioni di coloro che sono accusati di corruzione in atti giudiziari, la seconda comprende le contestazioni residue.
Alla prima cerchia è collegata una specifica necessità: la corruzione in atti giudiziari collegata ad una falsa testimonianza è un reato proprio che può essere configurato solo se l’accusato lo ha commesso in quanto teste e quindi in quanto pubblico ufficiale.
…Le qualifiche di testimone e di persona indagata/imputata per reato connesso nello statuto dei dichiaranti
Il collegio ha inteso destinare un’elevata attenzione a questo tema.
Si rinvia al pertinente paragrafo della motivazione per la lettura del pregevole apparato argomentativo messo in campo.
Qui si riporta solo la parte finale: “In conclusione, quindi, se una persona è indagata del medesimo reato o di reato connesso, può assumere la qualità di testimone (assistito, mai puro) solo se, debitamente avvertita del diritto al silenzio, decida di non avvalersene. Se e quando tale duplice condizione si verifica, cade il divieto normativo di attribuire all’indagato la qualità di testimone e il dichiarante volontariamente assume la posizione processuale di testimone assistito, con gli obblighi, penalmente sanzionati, che ne conseguono“.
È rigorosamente conseguenziale la conclusione: “la fattispecie di cui all’art. 377 bis c.p. può essere assunta solo se l’indagato di reato connesso sia stato ritualmente avvisato della facoltà di astenersi“.
…Il sindacato giurisdizionale (e il suo fondamento normativo) sulla qualità sostanziale del dichiarante e la valutazione delle prospettazioni delle parti processuali
Il collegio constata che sia accusa che difesa hanno riconosciuto “il potere-dovere del giudice di qualificare il dichiarante come indagato sostanziale, anche a prescindere dalla formale iscrizione nel registri degli indagati” e di farlo in relazione alla “persone escusse come testi nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, oggi imputate di corruzione“.
Constata altresì che la posizione delle parti è invece contrapposta quanto all’applicazione di quei principi al caso in esame.
La procura ha sempre sostenuto infatti che in quei due processi “fossero al più formulabili meri sospetti, non concretizzanti indizi di reati idonei a determinare l’iscrizione nel registro di reato. Tali elementi – nella prospettiva accusatoria – si sarebbero delineati solo a valle della complessiva istruttoria svolta nel processo cd. Ruby 2, o quantomeno […] nel novembre 2012“.
…Il perimetro del suddetto sindacato
Il tribunale elenca le caratteristiche e i parametri del sindacato che gli spetta e sono i seguenti: a) natura sostanziale che prescinde da indici formali quali l’iscrizione (o la sua assenza) dei dichiaranti nel registro delle notizie di reato; b) rilevano solo gli indizi di reità preesistenti all’escussione dei dichiaranti; c) rilevano solo gli indizi conosciuti dall’autorità che precede; d) si tratta infine di un accertamento in fatto che deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito.
…I profili in fatto del sindacato giurisdizionale sulle imputate
Si cita direttamente la conclusione: “in questa sede non verranno solo ribadite le considerazioni alla stregua delle quali con l’ordinanza del 3.11.2021 è stata attribuita alle odierne imputate la posizione di indagate sostanziali. Esse verranno anche ampiamente arricchite alla luce di elementi che, pur già disponibili nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, sono stati anche addotti nel presente giudizio quali prove della corruzione in atti giudiziari. Oggi che il dibattimento è concluso, infatti, questo collegio può serenamente concludere – dopo avere garantito ampio spazio a ciascuna delle parti per argomentare la qualità delle dichiaranti – che, già quando furono escusse, le medesime erano state attinte da indizi di reità per il delitto di corruzione in atti giudiziari poi iscritto a loro carico […] la stessa constatazione che la Procura abbia addotto nel presente giudizio, quali prove dell’accordo corruttivo, elementi che – in forma di indizi – erano già a disposizione dei collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 dimostra, ad avviso di questo Tribunale, la correttezza della conclusione cui qui si è pervenuti: vale a dire che in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all’escussione delle odierne imputate come indagate sostanziali. Certo, come ricordato dal P.M. […] nel presente processo sono state addotte risultanze nuove (intercettazioni, perquisizioni, analisi di supporti informatici) Ma – è bene ribadirlo – non servono prove della sussistenza di un reato a carico del dichiarante per qualificarlo come indagato sostanziale ed escuterlo nelle corrispondenti forme garantite. La ricerca delle prove del reato segue l’iscrizione della notizia di reato. Per quest’ultima – e per la qualificazione come sostanziale indagato, a fini dell’applicazione del regime dichiarativo corrispondente, sono sufficienti indizi di reato“.
Segue un’elencazione quanto mai capillare degli indizi in possesso della procura prima dell’escussione delle dichiaranti di cui si parla per la quale si rimanda alla motivazione.
…I riflessi dell’esito del sindacato giurisdizionale
Il tribunale ha escluso, coerentemente alle considerazioni che precedono, che le imputate del delitto di corruzione in atti giudiziari avessero la qualifica di pubblici ufficiali necessaria per la sua configurazione per la semplice ma essenziale ragione che deposero come testi quando era già evidente che avrebbero dovute essere considerate indagate sostanziali con tutte le garanzie, a partire dal diritto al silenzio, che il codice di rito riconosce a chiunque si trovi in tale posizione.
Seguono passaggi di rara preziosità e li si riporta testualmente:
“E non si può obiettare che, garantendo in maniera così completa il diritto al silenzio, si rinuncia all’esigenza di accertamento degli illeciti, propria del processo penale, che si nutre anche delle dichiarazioni delle persona a conoscenza dei fatti. Da un lato, infatti, su un piano di principio la giustizia che promana dalla Costituzione repubblicana si alimenta della razionalità e della corretta applicazione delle regole proprie di uno Stato di diritto. Le pur legittime esigenze punitive non pssono mai indurre ad abdicare alla garanzia di un diritto fondamentale quale il diritto di difesa, come tutelato dalla Costituzione e dalle norme primarie. Si tradirebbe l’essenza stessa del sistema. E non vi è chi non veda che evitare la sia pur tardiva (perché posteriore al momento dell’escussione e quindi all’acquisizione di dichiarazioni poi inutilizzabili) attivazione della garanzia nei confron ti dell’individuo è la spia, il riscontro al funzionamento del sistema. Per converso, la sottovalutazione di un’esigenza di garanzia posta nell’interesse del dichiarante darebbe vita ad una doppia ingiustizia: non solo si è costretto il dichiarante ad assumere una veste processuale con cui era incompatibile, ma addirittura si finirebbe per pretendere che egli risponda delle conseguenze (penalmente rilevanti e invero severe) derivanti da un ufficio che non ha mai legittimamente assunto.
Dall’altro lato perché […] l’ordinamento – già a monte – ha già individuato il punto di equilibrio tra la garanzia del singolo dichiarante e l’interesse a evitare la dispersione dei mezzi di prova. E il bilanciamento è conchiuso nel sistema degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p. e delle conseguenze della disciplina delle incompatibilità a testimoniare e dello statuto dei dichiaranti“.
Il commento
La motivazione è ovviamente assai più ampia e dettagliata di quanto emerga da queste brevi note e coloro che desiderano leggerla integralmente possono scaricarla dal sito di Giurisprudenza Penale.
Qui interessa piuttosto mettere in luce i punti cruciali del percorso motivazionale e i principi di cui sono espressione.
Ma si vuole anche evidenziare le impressioni assai forti ricavate dalla lettura.
È una sentenza disturbante quella di cui si parla.
Non certo per la sua qualità, davvero assai alta, né per la correttezza degli argomenti e delle conclusioni, assolutamente condivisibili secondo chi scrive.
È perché, come ogni decisione, si risolve nella narrazione di una storia, quella di un processo, che a sua volta è composta da tante altre storie, quelle delle persone che subiscono il processo come accusate, e le altre di chi accusa, di chi difende e di chi giudica. Sullo sfondo, a fare da cornice, un’ultima storia ed è quella delle regole che dovrebbero governare il giudizio e le fasi che lo precedono, regole che possono essere accettate o negate, valorizzate o disprezzate.
Il tribunale ci ha raccontato una storia di regole tradite, questo è il punto essenziale.
Il tradimento, pur nella certezza che sia frutto non di malafede ma di eccessivo ed acritico attaccamento alle necessità accusatorie, è stato compiuto anzitutto da chi – l’accusa pubblica – ha il dovere ordinamentale primario di vegliare sull’osservanza delle legge e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia. Un corollario di questi doveri funzionali è l’obbligo della lealtà processuale che è certamente inadempiuto allorchè il PM provi a valorizzare come prove conoscenze acquisite in aperta violazione dello statuto garantistico di chi subisce un procedimento penale da accusato, ancorchè solo in senso sostanziale.
Il tradimento è stato ugualmente compiuto – ed anche in questo caso lo si attribuisce non a malafede ma a visioni e prassi dimentiche dell’essenzialità delle garanzie difensive – dai giudici che avrebbero dovuto compiere anch’essi – ma non l’hanno fatto – quel sindacato giurisdizionale che il collegio del processo Ruby ter ha compiuto per primo, come non ha mancato di rimarcare in uno specifico passaggio della motivazione.
È una storia di regole tradite, quindi, di verifiche mancate e di occasioni perse.
Certo, non si dimentica – né si vuol farlo – che si sta parlando di una sentenza non definitiva e quindi di una verità processuale provvisoria che potrebbe mutare per revisioni successive.
Ma non si vuole neanche sottovalutare la portata dirompente delle affermazioni del tribunale e l’elevata persuasività delle considerazioni che le hanno legittimate.
E dunque, per finire, la sentenza Ruby ter, per ciò che se ne può dire allo stato, è una pagina insieme splendida e penosa della giustizia italiana: splendida perché si è rimediato ad un’accusa costruita su prove illegali, penosa perchè se un rimedio occorre vuol dire che prima c’è stato scempio di regole.
