La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10975/2023 Rv 284372-01 ha stabilito che l’”aberratio ictus” bi-offensiva, si verifica nel caso in cui l’autore abbia arrecato offesa non solo alla persona diversa, ma anche a quella nei cui confronti era originariamente diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità a titolo di dolo per la parte di fatto non voluta mediante la traslazione normativa del dolo dal fatto per cui v’è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto, né rappresentato, in quanto il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira.
Fatto
Nel corso di una festa di compleanno alla quale avevano preso parte tutti i protagonisti dell’odierno processo (insieme ad altri cittadini rumeni, in un casolare di campagna) era scoppiata una lite all’esito della quale l’imputato aveva colpito, con una bottiglia di vetro infranta, prima M. A. e, poi, anche D.A. quando questa si era intromessa per difendere il congiunto.
La ricostruzione dell’accaduto, offerta dalle convergenti dichiarazioni delle due persone offese, aveva trovato un adeguato riscontro nelle emergenze dei certificati medici in cui si erano attestate le imponenti lesioni riportate, nel dettaglio, nel capo d’imputazione.
Decisione
Si è infatti affermato che l’aberratio ictus bi-offensiva (disciplinata dall’art. 82, comma secondo, cod. pen.) – si realizza allorché l’autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione – attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto né rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira (Sez. 1, n. 38303 del 23/09/2005, Rv. 232404).
Ed allora, poiché non vi è dubbio sul fatto che l’imputato abbia voluto colpire, consumando così il delitto doloso di lesioni volontarie, M. A., l’avere anche attinto, seppure per errore, D. A., impone di considerare anche le lesioni alle medesima cagionate inferte con dolo (e non certo per mera colpa, per lo sconsiderato utilizzo della bottiglia).
Stesso principio applicato recentemente dalla cassazione sezione 1 nella sentenza numero 37272/2021 che ha ricordato che integra un’ipotesi di “aberratio ictus”, disciplinata dall’art. 82 cod. pen., e non di “aberratio delicti”, prevista dall’art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, è indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poichè l’errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l’agente si proponeva, ma, cadendo sull’oggetto materiale del reato, dà luogo ad un’azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta.
Fattispecie in cui l’imputato aveva compiuto atti idonei ed inequivocamente diretti ad attentare alla vita del fratello, avendogli sferrato plurimi fendenti con un coltello che, per cause indipendenti dalla sua volontà, avevano attinto la cognata, determinandone il ricovero ospedaliero in stato emorragico, superato solo grazie alle cure mediche.
(Conf. anche Sez. 1, n. 7736 del 1988, Rv. 178778-01).
