Giuseppe Lavigna, avvocato del Foro di Roma, ci ha inviato un suo commento di una sentenza del Tribunale monocratico di Roma del 15 maggio 2023 (allegata alla fine del post) in tema di parificazione della revoca della costituzione di parte civile alla tacita remissione di querela.
Lo pubblichiamo volentieri.
Il principio espresso nella sentenza del Tribunale capitolino appare innovativo ove si ricordi che per la giurisprudenza di legittimità meno recente “la revoca della costituzione di parte civile effettuate dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela” (Cassazione 16 maggio 2016 numero 20260).
Il difensore, argomentando in senso contrario, ha invocato Cass. pen. Sez. 4^, sentenza n. 7878/2023 (commentata da TF a questo link) la quale ha affermato il principio che la costituzione di parte civile nel processo penale pendente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, per reati divenuti perseguibili a querela, costituisce espressione della volontà punitiva da parte della persona offesa e quindi il procedimento prosegue senza la necessità di sospendere per raccogliere l’inutile querela.
Il principio che la costituzione di parte civile equivale nei fatti alla presentazione della querela e, quindi, un cambiamento delle condizioni di procedibilità non impedisce la perseguibilità con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia era stato espresso anche da Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 19971/2023).
Nel caso in esame la fattispecie contestata all’imputato era prima della riforma Cartabia procedibile ex officio ed ora è divenuta a querela.
La difesa ha rilevato che era stata presentata la querela ma nel corso del giudizio c’era stato il risarcimento del danno ed era stata richiesta ed ottenuta la revoca della costituzione di parte civile, pertanto il giudicante sollecitato dalla difesa ha ritenuto che la revoca della costituzione di parte civile (ex articolo 82 c.p.p.), essendo intervenuta dopo la presentazione della querela, potesse essere considerata come una sorta di manifestazione tacita di remissione della querela.
Quindi la rinuncia alla costituzione di parte civile è stata ritenuta una chiara espressione della volontà di remissione della querela.
Il tribunale di Roma aderendo alla descritta interpretazione ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per ex art. 129 cpp.
Si segnala che l’articolo 152 codice penale prevede che “Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela” ma secondo il precedente indirizzo di legittimità tra i fatti incompatibili compiuti dalla persona offesa non rientrerebbe la revoca della costituzione di parte civile.
Pare francamente un’interpretazione decisamente superata e sarebbe auspicabile archiviarla definitivamente.
