Cass. civ., Sez. 2^, ordinanza n. 9556/2023, camera di consiglio del 24 novembre 2022, ha chiarito come debba essere interpretato l’art. 142, comma 6-bis, Codice della Strada, quanto ai parametri che rendono legittima la rilevazione della velocità fatta dai cosiddetti autovelox.
Questo è il principio di diritto affermato nell’occasione: “l’articolo 142, comma 6-bis, Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione“.
