Attenuanti generiche: non si concedono per benevolenza (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 20591/2023, udienza del 13 aprile 2023, identifica nella personalizzazione del trattamento sanzionatorio, in dipendenza di situazioni di fatto non prese in considerazione dall’art. 133 cod. pen., lo scopo ultimo delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato.

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6^, n. 2642 del 14/01/1999, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2^, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054-01; Sez. 2^, n. 35930 del 27/06/2002, Rv. 222351-01; Sez. 6^, n. 8668 del 28/05/1999, Rv. 214200-01).