Riceviamo dall’avvocato Alessandro Casano del Foro di Marsala il racconto di una prassi di cancelleria riguardo al pagamento dei diritti sulle copie analogiche dell’atto di impugnazione.
Lo pubblichiamo volentieri.
L’avvocato deposita via PEC l’atto di impugnazione e riceve dalla cancelleria la richiesta di pagamento delle copie: è legittima tale richiesta?
La vicenda
Un avvocato depositava, tramite PEC, un atto di impugnazione in una cancelleria diversa da quella in cui esercita abitualmente la sua attività.
La cancelleria invitava il legale a depositare, in formato analogico, le copie dell’atto di impugnazione.
Il legale dava incarico ad un collega del luogo e, dopo 20 giorni dalla comunicazione, depositava le copie richieste.
La cancelleria (la relativa nota è allegata alla fine del post) comunicava che le copie erano pervenute in ritardo e che per evitare “un aumento generale dei tempi medi di definizione del fascicolo” l’ufficio aveva già predisposto le copie, imputando i relativi diritti (triplicati) al legale in solido con l’imputato!
A nulla è valso obiettare che l’imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La norma
In seguito all’entrata in vigore della cd riforma Cartabia, il difensore deve depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato oppure, alternativamente, tramite PEC indirizzata alla medesima cancelleria.
L’art. 164 disp. att. cpp impone al difensore di depositare in cancelleria anche le copie dell’atto di impugnazione (due per l’appello e cinque per il ricorso per cassazione oltre alle copie necessarie per le notifiche).
L’art. 98 comma 1 lett. b) della Cartabia ha abrogato l’art. 164 disp. att., ma l’art. 87 comma 6 delle disposizioni transitorie ha previsto che l’art. 164 disp. att. c.p.p. rimane in vigore ancora per qualche tempo.
La circolare del Ministero della Giustizia
Il 16/3/2023 il Ministero della giustizia ha diramato una circolare (scaricabile a questo link) con cui si è precisato che le copie di cortesia devono sempre essere depositate in cancelleria, anche nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata inoltrata via pec.
Nel caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, i diritti di copia sono triplicati e addebitati, in solido fra loro, all’impugnante e al suo difensore.
Commento
L’obbligo del difensore di depositare le copie dell’impugnazione dovrebbe, a rigor di logica, essere limitato alle sole ipotesi in cui il deposito avvenga in cancelleria e non anche quando l’impugnazione venga inoltrata via PEC.
Diversi argomenti sembrerebbero militare a sostegno di tale tesi:
- Se l’impugnazione è depositata via PEC, le cancellerie possono provvedere con il medesimo mezzo (PEC) alle notifiche e agli inoltri alle Autorità Giudiziarie competenti (non si comprende a cosa servano le copie analogiche);
- L’art. 164 disp.att.cpp è stato pensato per i depositi analogici (non essendo prevista all’epoca di entrata in vigore della norma altra modalità di deposito) e l’ultrattività dell’art. 164 dovrebbe, quindi, logicamente riguardare i soli depositi (cartacei) cui la norma si è sempre riferita.
- Il cd. deposito fuori sede è stato abrogato, ove fosse vigente l’obbligo di depositare le copie in Cancelleria ne conseguirebbe che il difensore dovrebbe recarsi materialmente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovunque essa si trovi (onere che pare davvero eccessivo)
Un recentissimo obiter dictum contenuto nella sentenza 8158/2023 della 5^ sezione della Corte di Cassazione ha, del resto, affermato che “l’invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall’inoltro telematico dell’atto”.
Indipendentemente da come si possa interpretare la norma, permane più di un dubbio sulla tardività del deposito delle copie effettuato dopo 20 giorni dalla comunicazione, e sulla possibilità di procedere ad iscrizione a ruolo dei diritti di copia anche quando la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
