Decreto penale di condanna: il GIP non può rigettare la richiesta perché presume l’incapienza dell’imputato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 14041/2023 ha stabilito che è abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell’imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero.

La Suprema Corte richiama la decisione delle Sezioni Unite che, in tema di decreto penale di condanna, ha affermato che deve “qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un’arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall’ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull’utilità dei rito e sui suoi futuri sviluppi”.

Le Sezioni Unite hanno richiamato quanto in precedenza affermato, da Sez. 6, n. 17702/2016, in ordine all’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.i.p. fondato sulla “prognosi negativa circa l’adempimento da parte dell’imputato dell’obbligo di pagamento della pena pecuniaria” (Sez. U, n. 20569/2018).

Nel caso in esame, il G.i.p. nonostante abbia richiamato Sez. 4, n. 29349/2018 – che, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al giudice, ha escluso l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest’ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell’imputato (quale elemento di cui, ai sensi dell’art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva), tuttavia ribadendo l’abnormità dell’ordinanza che non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, quando interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell’azione penale e di strutturazione dell’imputazione); – in realtà ha fatto riferimento alla mancata indicazione da parte del Pubblico ministero di elementi idonei “a determinare le complessive condizioni economico-familiari dell’imputato, per valutarne la capacità di assolvere al pagamento della rilevante pena pecuniaria”.

Dunque, non ha fondato il rigetto sulla valutazione (a lui attribuita dal rito) della congruità della pena, bensì su una prognosi relativa all’adempimento della pena pecuniaria, rendendo dunque – alla luce dei princìpi sopra esposti – un provvedimento abnorme.

Il Gip può valutare la congruità della pena ma non formulare una prognosi relativa all’adempimento della pena pecuniaria.