Nomina difensiva dal carcere: efficacia immediata a prescindere dalla comunicazione all’autorità giudiziaria (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7189/2023 ha ribadito che la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all’Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell’avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce.
La Suprema Corte premette che, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio, ha avuto modo di affermare (tra le altre, Sez. 1, n. 50443 del 04/10/2018, Rv. 274667) che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall’imputato detenuto, con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all’autorità procedente.
Si è, infatti, precisato in giurisprudenza, con un ragionamento che si condivide (Sez. 1, n. 40495 del 04/10/2007, Silvestro, Rv. 237864), che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. dall’imputato o dall’indagato detenuto ha efficacia immediata, indipendentemente dall’osservanza dell’obbligo di comunicazione della stessa all’autorità giudiziaria procedente; ne consegue che, in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di secondo grado e la relativa sentenza.
Tali principi, in via generale, trovano applicazione anche nel procedimento di esecuzione nel quale, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., l’omesso avviso di fissazione dell’udienza, di cui al terzo comma del citato art. 666, è causa di nullità assoluta di ordine generale, quanto questa riguardi il difensore di fiducia, tempestivamente nominato (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). Si tratta di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. in quanto di esso è obbligatoria la presenza, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, codice di rito.
Applicando gli esposti principi al caso in esame, si osserva che l’esame degli atti, doveroso da parte di questa Corte, per la natura dell’eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), ha consentito di acclarare che la nomina del difensore di fiducia, avv. A. S., è intervenuta, tempestivamente, presso l’Ufficio matricola dell’istituto penitenziario ove il detenuto S. era ristretto, prima della notifica del decreto di fissazione, in data 10 novembre 2021, e viene ribadita il 27 novembre 2021.
Risulta, inoltre, dagli atti che il decreto di fissazione dell’udienza del 7 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. è stato notificato in data 25 novembre 2021, dunque in data successiva alla indicata nomina fiduciaria.