Il Taser o dissuasore elettrico è un’arma comune da sparo (di Riccardo Radi)

Armi bianche e armi da fuoco, la cassazione sezione 1 con la sentenza numero 8991/2023 ha stabilito che il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona.

La Suprema Corte ha premesso che agli effetti dell’art. 696 cod. pen. devono intendersi per armi, a norma del successivo art. 704 cod. pen. (che rinvia all’art. 585 cod. pen., punto 1 del primo capoverso), quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, definizione ribadita dall’art. 30 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.P.S.) ed esemplificativamente specificata nel relativo regolamento, all’art. 45 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, con riferimento a “pugnali, stiletti e simili”.

La vendita ambulante delle armi da sparo è sempre vietata e soggetta alle sanzioni previste dall’art. 696 c.p., quella degli strumenti da punta e taglio integra la contravvenzione suddetta “solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all’offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito” (Sez. 1 n. 22519 del 08/06/2006, Nasri, Rv. 234641).

Va altresì ricordato che sono “armi” tutti gli strumenti atti a offendere e che, sono, naturalmente, destinati a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto.

All’interno della categoria si suole distinguere tra armi bianche e quelle da fuoco.

Le prime comprendono tutti gli strumenti atti a offendere che possono provocare ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (manganelli) o lame di metallo (sciabole, spade, katane, ecc.).

Nella categoria rientrano, altresì, quelle che permettono di scagliare altri oggetti (archi, balestre, cerbottane o c.d. armi da lancio).

In generale, le armi bianche, sfruttano solo la forza di chi le impugna e la potenzialità lesiva dell’oggetto.

Le armi da fuoco, invece, sono strumenti atti a offendere che sfruttano il particolare meccanismo costruttivo, basato sull’esplosione o sulla deflagrazione.

Esse integrano la categoria delle classiche armi da sparo e utilizzano, dunque, una peculiarità di tipo esplosivo (pistole, bombe, fucili, ecc.).

Vi è poi la differenza tra armi proprie e improprie, laddove queste ultime a differenza delle prime, possono essere qualificate come strumenti idonei a offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, quello scopo, né sono state ideate e realizzate per quella finalità.

Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa; si pensi a cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro ovvero qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l’offesa, può essere utilizzato anche con quel fine.

La distinzione indicata è stata tracciata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; e che rientrano in tale categoria, secondo gli artt. 30 T.U.L.P.S. e 45, comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.

Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all’autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Sez. 1, n. 14953 del 17/03/2009, Rv. 243917; Sez. 1, nr. 3377 del 22/02/1995, Scalmana, Rv. 200698).

In detta cornice, la cassazione ha ritenuto che tutti i dissuasori elettrici oggetto d’imputazione – come risulta dalle risultanze di prova, ivi compresa la relazione di consulenza di parte – sono della tipologia del tipo taser, ovverosia funzionanti con elettrocuzione a distanza (da distinguersi dai dissuasori o storditori stungun che, invece, necessitano di essere materialmente posti a contatto con il soggetto che s’intende colpire).

Ebbene il taser è certamente arma comune da sparo, “trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona” (Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Rv. 268364; Sez. 1, n. 5830 del 7/11/2018, dep. 2019, non mass.).

Secondo l’art. 2, comma 3, Legge n. 110 del 1975 sono armi comuni da sparo le armi ad aria compressa, i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, nonché gli strumenti lanciarazzi, non destinati alla pesca ed alla caccia, dei quali non sia stata esclusa la idoneità a recare offesa alla persona.

La norma consente, dunque, d’inquadrare come arma comune da sparo ogni dispositivo che esplode proiettili dotati di una significativa energia cinetica, nonché i dispositivi lanciarazzi idonei a recare danno alla persona.

Mentre la capacità del proiettile di recare danno dipende dall’energia cinetica erogata, diversamente i dispositivi lanciarazzi si presumono idonei all’offesa salvo che tale capacità non sia stata espressamente esclusa dall’autorità competente (Banco nazionale di prova).

Il taser (con sistema di lancio ad aria compressa o a innesco elettrico) lancia appunto piccoli dardi, o razzi, che a contatto con la persona ne producono la temporanea immobilizzazione con effetti più o meno imponenti sul sistema cardiaco.

È un dispositivo la cui idoneità a recare danno non dipende dall’energia cinetica dei dardi, essendo l’idoneità all’offesa dipendente dalla scarica elettrica; conseguentemente, per l’inquadramento del taser come arma comune da sparo non è necessario che venga misurata l’energia cinetica di emissione del dardo, ma solo che – come nel caso di specie – non sia stata esplicitamente esclusa la sua idoneità all’offesa.

Di ciò è conferma nella citata legge n. 110 del 1975 che, all’art. 4, comma 1, dispone che “Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”.