Avvocati: procedimento disciplinare, rapporti con il processo ed il giudicato penale (di Riccardo Radi)

Nuova pregiudizialità penale, la sospensione del procedimento disciplinare è ora una eccezione facoltativa, con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 257 del 20 dicembre 2022, pubblicata sul sito del CNF l’11 maggio 2023 (consultabile a questo link) ha sottolineato che stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Decisione

Il procedimento disciplinare, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 54 L. 247/12, “si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”.

La nuova legge professionale, a differenza della disciplina previgente che prevedeva una sospensione di carattere obbligatorio, ha rimarcato questa autonomia prevedendo una sospensione di carattere facoltativo del giudizio disciplinare nell’ipotesi di contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, e un periodo massimo di sospensione pari a due anni, solo qualora i fatti contestati in sede penale e disciplinare siano identici.

La ratio è evidentemente quella di evitare un contrasto tra giudicato penale e decisione disciplinare, ai sensi dell’art. 653 c.p.p. Il COA di Lecco, applicando l’art. 295 c.p.c., ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

Dal canto suo il CDD di Milano, pur non avendo espressamente deliberato sul punto, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare solo dopo aver ricevuto comunicazione dall’incolpata, per il tramite del COA di Lecco, che le vicende penali risultavano ormai concluse, con sentenza passata in giudicato.

Come noto, l’art. 653 c.p.p. disciplina il rapporto tra giudicato penale e procedimento disciplinare, prevedendo che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato l’ha commesso.

Questo presuppone, naturalmente, che il fatto contestato in sede disciplinare sia il medesimo di quello per cui l’incolpato risulta condannato in sede penale.

L’Avv. [AAA] nella sua memoria dell’8 settembre 2022 ha affermato l’assoluta estraneità del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare ed ha sostenuto l’evidente difformità del capo di incolpazione disciplinare rispetto ai fatti oggetto di procedimento penale, affermandone il contenuto ontologicamente diverso, atteso che non avrebbe agito, neppure sotto la forma del tentativo, in conflitto di interessi con la propria amministrata, non sussistendo alcuna incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante.

Come si dirà dopo, non si può condividere quanto affermato dal CDD di Milano né tantomeno quanto affermato dall’Avv. [AAA] circa la non perfetta sovrapponibilità delle contestazioni dei fatti oggetto del procedimento disciplinare rispetto a quelli oggetto del procedimento penale.

Quello che rileva è il concetto di “medesimezza” del fatto il quale richiede una verifica, in concreto, che deve incentrarsi sull’identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento disciplinare ed il procedimento penale, identità della vicenda storica che appare, invece, evidente.