Regime del 41-bis: la proroga non può essere annullata con una motivazione apparente (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 20033/2023, camera di consiglio del 20 gennaio 2023, ha avuto ad oggetto il regime regolato dall’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. e la motivazione necessaria per giustificarne l’applicazione e la proroga, oltre che, beninteso, l’ambito entro il quale è consentito il sindacato del giudice di legittimità, come descritto dal comma 2-sexies del medesimo articolo.

…Vicenda giudiziaria

Il Tribunale di sorveglianza competente, dopo che, peraltro, una sua precedente decisione di rigetto era stata annullato con rinvio da un collegio della prima sezione penale, ha accolto i reclami presentati da un detenuto contro due provvedimenti ministeriali di proroga del regime di cui all’art. 41-bis.

Il PM ha fatto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo il vizio di violazione di legge declinato censurando la motivazione “apodittica e apparente” che avrebbe inficiato l’ordinanza impugnata.

…Controllo di legittimità: ambito

Il collegio della quinta sezione penale, prendendo le mosse dal riferimento dal riferimento letterale al vizio di violazione di legge, ha chiarito che deve essere inteso per le violazioni di norme sia sostanziali che processuali e che vi sono ulteriormente compresi i casi in cui i giudici di merito si siano serviti di motivazioni meramente apparenti (cioè prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità) o del tutto  assenti (cioè omesse graficamente).

L’apparenza o la mancanza della motivazione implicano infatti (come da ultimo chiarito da Sez. 1^, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361, con rinvii alle decisioni Santapaola e Pellegrino delle Sezioni unite) la violazione sia dell’art. 125, cod. proc. pen., che del disposto dell’art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen., secondo il quale il Tribunale di sorveglianza «decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2».

…Ambito cognitivo e valutativo del Tribunale di sorveglianza in tema di proroga del regime ex art. 41-bis

Il primo e indispensabile riferimento, in tema di proroga del provvedimento di sottoposizione al regime in esame, è offerto dal comma 2-bis dell’art. 41-bis,ord. pen., a norma del quale «la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa».

Una questione certamente cruciale deriva dalla necessità, ai fini della proroga del decreto ministeriale, della dimostrazione non già dell’effettivo mantenimento del condannato con l’associazione di riferimento ma della persistenza della capacità dello stesso di mantenere quei contatti.

…Il pregresso annullamento con rinvio della prima ordinanza di proroga

Proprio a questo proposito una recente pronuncia di legittimità (Sez. 1^, sentenza n. 34843/2021) ha ritenuto non sufficientemente motivata la prima ordinanza di proroga, “sottolineando come soltanto l’appurata capacità del soggetto in stato detentivo di mantenere contatti e impartire ordini giustifichi la proroga del modello differenziato della condizione detentiva di cui all’art. 41-bis, ben potendo altre situazioni di pericolosità sociale essere contenute attraverso altre, e meno afflittive, soluzioni apprestate da diversi istituti di diritto penitenziario“.

In quel caso il collegio decidente aveva ravvisato un deficit motivazionale nell’assenza di chiarezza riguardo sia ai “potenziali destinatari delle ipotetiche comunicazioni verso l’esterno” che al modo in cui “un soggetto non partecipe né dirigente di una consorteria mafiosa potesse influenzare con ordini e direttive i comportamenti criminosi dei soggetti affiliati a tale cosca” che, infine, in ordine alla perdurante attività del gruppo criminale di riferimento ed alla sua componente soggettiva.

…La successiva decisione di accoglimento del Tribunale di sorveglianza

In virtù di tali rilievi, il competente Tribunale ha  rilevato che nei decreti ministeriali “non si fa il minimo accenno all’operatività del sodalizio in parola, mentre ci si diffonde sulla vitalità delle cosche di ‘ndrangheta con le quali xxx ha collaborato quale broker del narcotraffico“, che non risulta una sua formale affiliazione a nessuna delle cosche menzionate  nei decreti ministeriali e che difettano “le altre condizioni di cui all’art. 41-bis, comma 2-bis, necessarie per fondare la qualificata pericolosità del soggetto, atteso che non risultano nuove incriminazioni, non viene riferito nulla in ordine al tenore di vita dei familiari, la condotta inframuraria è stata conforme alle regole penitenziarie e i colloqui e la corrispondenza con figlia e genero, definiti sospetti, sono stati definiti invece dal Tribunale “poco significativi, posto che essi non hanno dato luogo a procedimenti penali“.

…L’apparenza della motivazione della decisione impugnata

Il collegio della quinta sezione penale ha condiviso la censura del PM ricorrente riguardo alla mera apparenza della motivazione dell’ordinanza di accoglimento.

Ha così argomentato il suo convincimento: “questo Collegio considera infatti condivisibili le censure dedotte, laddove si evidenzia come il Tribunale, dopo aver convenuto sulla “indubbia caratura criminale” (p. 5 dell’impugnata ordinanza) del sulla sua capacità di promuovere e organizzare importanti traffici di stupefacenti all’estero e di interagire con la criminalità straniera (ibidem), si sia poi limitato a constatare l’assenza di una sua formale affiliazione a specifiche cosche di ‘ndrangheta’. È evidente che l’insolita attitudine mostrata – e in più sedi rilevata – da xxx ad agire quale “broker” internazionale, o battitore libero, del narcotraffico avrebbe dovuto indirizzare l’attenzione del Tribunale verso la capacità del prevenuto di serbare potenziali collegamenti con una vasta rete criminale, piuttosto che sulla sola, stabile affiliazione in una specifica cosca (cfr., tra le tante, Sez. 1^, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 – 01: «ai fini della proroga della sospensione dell’applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall’art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti»).

La censura di apparente motivazione è condivisibile anche avuto riguardo ai dati in base ai quali il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condizioni necessarie per fondare la qualificata pericolosità del soggetto. Invero, le indicazioni fornite nell’impugnata ordinanza sono estranee al perimetro valutativo della capacità del di mantenere contatti o impartire ordini verso l’esterno, posto che sia la condotta inframuraria sia la conseguente assenza di nuove incriminazioni sono dati sostanzialmente neutri rispetto alla vasta congerie di elementi rivelatori del radicamento del nel tessuto criminale internazionale, delle sue capacità di fuga e di gestione di lunghi periodi di latitanza all’estero, che dimostrano esattamente l’inserimento dello stesso in una solida rete criminale che prescinde dalla specifica associazione finalizzata al narcotraffico di ordinaria appartenenza“.

…Esito del ricorso

L’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio.