Atto di transazione e quietanza: è una mera scrittura privata e l’eventuale falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione da parte dell’avvocato non è penalmente rilevante (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 20394/2023, udienza del 26 aprile 2023, è incentrata sul delitto di cui all’art. 481 cod. pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

…Classificazione del reato

Questa norma incriminatrice punisce la condotta di chi, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Si tratta di reato c.d. “proprio”, in quanto soltanto un esercente un servizio di pubblica necessità può commetterlo.

La condotta è quella tipica della falsità ideologica: la falsa rappresentazione di fatti giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato.

La falsità deve essere contenuta in una certificazione.

…Falsità rilevanti ai fini del reato

Non ogni falsità è rilevante ai sensi dell’art. 481 cod. pen., ma soltanto quella che cade su fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

…L’avvocato rientra i possibili soggetti agenti del reato

L’avvocato, quale esercente la professione forense, è soggetto attivo del delitto in rassegna.

Occorrerà verificare allora, di volta in volta, se all’atto confezionato dal difensore, e in quale parte, sia riconosciuta capacità certificativa rilevante ex art. 481 cod. pen.

…Autentica della firma

Nel caso di specie si contesta all’imputato, nella sua qualità di avvocato, di avere attestato, nell’autentica di firma apposta su atto di “transazione e quietanza” con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza dal sottoscrittore.

Vengono in rilievo, pertanto, natura e caratteri della “autentica di firma” del difensore.

In punto di qualità soggettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: «La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura “ad litem” da parte di un privato, che svolga abusivamente l’attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art.

481 cod. pen.), ma l’ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.» (Sez. 5, n. 18657 del 03/03/2017, Rv. 269622 – 01).

Quanto alla nozione di certificazione, è necessario chiarire, in generale, che con l’autentica di firma il difensore attesta la provenienza della firma dal soggetto che risulta come sottoscrittore.

L’autentica di firma non certifica, invece, che la sottoscrizione è stata apposta dal cliente alla presenza dell’avvocato (cfr. Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008, Rv. 240486; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258459; Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Rv. 279894) quindi non è certamente per quella parte che l’autentica assume rilievo ex art. 481 cod. pen.

Dunque nella specie il punto centrale è che la firma “certificata” come autentica in realtà non proveniva dall’apparente sottoscrittore e quindi l’attestazione di autenticità è ideologicamente falsa.

Ferma questa premessa, il ricorso dubita che quella attestazione rientri nel concetto di certificazione rilevante ex art. 481 cod. pen., tenuto conto che riguarda una sottoscrizione apposta su un atto di transazione e quietanza, vale a dire su una mera scrittura privata.

…L’atto di transazione e quietanza è una mera scrittura privata e l’eventuale falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione da parte dell’avvocato non è penalmente rilevante

La prospettazione difensiva va accolta per le seguenti ragioni.

Il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo egli esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste (cfr. Sez. U civ., n. 9869 del 22/11/1994, Rv. 488756 – 01; Sez. 1 civ., n. 5905 del 23/04/2002, Rv. 553951).

Il potere di attestare l’autenticità della firma viene attribuito al difensore nel processo civile dagli artt. 83 e 309 cod. proc. pen. e, nel processo penale, dall’art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

L’art. 83 cod. proc. pen. recita: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato» e che: «In tali casi [e solo in tali casi] l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

Consegue che integra, senza dubbio, il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell’avvocato dell’autenticità della sottoscrizione della procura “ad litem” (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 6:348 del 08/01/2021, Rv. 280420 – 01 che richiama (Sez. 5, n. 15556 del 9/3/2011, Rv. 250181; Sez. 5, n. 9578 del 19/1/2006, Rv. 234229; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, Rv. 231563-01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Rv. 223829-01; cfr., in motivazione, anche Sez. 5, n. 18657 del 3/3/2017, Rv. 269622 che ha anche precisato come la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configuri invece il reato di falso in scrittura privata ormai depenalizzato; in tema, cfr. anche Sez. 5, n. 45451 del 18/10/2019, Rv. 277425).

Ma non è questo il caso in esame.

Il problema sorge, invece, quando, come nella specie, l’attestazione sia effettuata in assenza di conferimento di potere ad opera della legge.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’autentica falsa assume rilevanza penale anche ove essa non sia necessaria (come nel caso di rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 306 cod. proc. pen.) in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell’affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene (così Sez. 5, n. 9578 del 19/C1/2006, Rv. 234229 – 01).

Tuttavia la fattispecie in rassegna neppure è riconducibile a tale ultima ipotesi poiché non solo il difensore è privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di “transazione e quietanza”, ma quella autentica neppure è idonea a produrre un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, dato che riguarda non atti a valenza processuale ma una ricevuta di pagamento che il creditore rilascia al debitore (quietanza) e un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite (nella specie) già cominciata (transazione).

Vengono pertanto in rilievo atti tra privati rispetto ai quali non solo l’autentica di firma non è necessaria, ma è del tutto priva di effetti giuridici.