Deposito telematico di atti: si perfeziona con la PEC di ricevuta di avvenuta consegna all’ufficio destinatario (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 20262/2023, camera di consiglio dell’11 aprile 2023, ha chiarito quanto segue, in conformità all’orientamento della Cassazione civile (Sez. lav. 11/05/2021, n. 12422).

Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l’emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall’art.16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, (convertito in L. n. 114 del 2014).

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di

ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. La terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta, infine, l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (negli stessi termini Sez. 1^, 10/03/2021, n. 6743 per cui “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall’art. 16-bis c. 7 del D.L. n. 179 del 2012, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento“).