Travisamento della prova e violazione di legge: errori da evitare nel ricorso per cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 19983/2023, udienza del 28 marzo 2023, mette in guardia da alcuni errori da evitare (e correlati e pesanti prezzi processuali da pagare) allorché siano dedotti il vizio di travisamento della prova o l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

…In tema di travisamento della prova

Il travisamento della prova è vizio semplicemente evocato attraverso il dato normativo di riferimento, ma senza nemmeno l’indicazione delle prove che si assumono travisate e, in sostanza, in termini tali da sollecitare semplicemente una rivalutazione del fatto, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

E’ sufficiente ricordare che il travisamento della prova riguarda l’errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul “significante” e non sul “significato” della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (Sez. 5^, n. 18542 del 21/01/2011, Rv. 250168).

Onere di chi deduca tale vizio è quello di:

a) identificare l’atto processuale, asseritamente non interpretato in modo corretto, cui fa riferimento;

b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6^, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035).

Nel caso in esame il vizio di travisamento della prova non è stato, nella sostanza, nemmeno prospettato dal ricorso, se non attraverso la – ovviamente insufficiente – indicazione della norma di riferimento (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).

…In tema di erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

Viene poi evocata la violazione di legge, con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., ma occorre ricordare che l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, come indicato nell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.): cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04.

…La regola BARD (Beyond any reasonable doubt)

Anche a voler comunque esaminare le doglianze del ricorrente, che dietro l’enunciazione di motivi inammissibili denunciano in realtà omessa motivazione in ordine al dubbio prospettato dalla difesa, va anzitutto ricordato che la regola di giudizio, recepita nell’art. 5 legge n. 46 del 2006, che ha modificato l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, ha solo formalizzato in legge un principio già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,, in base al quale la condanna è possibile soltanto quando vi sia la “certezza processuale” della responsabilità dell’imputato.

L’accertamento della responsabilità dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», che ne legittima la condanna, deve ritenersi intervenuto, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (cfr. per tutte Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605).