Consultazione sul web e archiviazione di informazioni attinenti allo stato islamico ed alla sua propaganda: non sono da sole sufficienti a superare la soglia della rilevanza penale (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 20193/2023, udienza del 7 febbraio 2023, stigmatizza l’uso di elementi equivoci ai fini dell’affermazione di responsabilità per la condotta di acquisizione di informazioni finalizzate al compimento di atti di terrorismo.

…Descrizione della fattispecie incriminatrice

Deve ricordarsi che l’art. 270-quinquies cod. pen. sanziona con la reclusione da 5 a 10 anni “chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”; la stessa norma incriminatrice, di seguito, prevede l’irrogazione della medesima pena sia nei confronti dell’addestrato, sia nei confronti “della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies“.

…Classificazione sistematica del delitto: reato di pericolo e a doppio dolo specifico

Appare evidente come la previsione incriminatrice descriva un’ipotesi di reato di pericolo, perché punisce atti prodromici al compimento di condotte terroristiche. Ma la condotta tipica non può limitarsi all’attività di informazione, pena la incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva, ma è integrata da comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte di terrorismo, che risultino espressione di un doppio dolo specifico: la volontà di auto-addestrarsi per commettere atti di violenza o di sabotaggio e quella di perseguire una finalità terroristica.

Non è casuale che nella norma si faccia riferimento solo all’univocità e non anche all’idoneità, a riprova del fatto che viene attribuita rilevanza penale a condotte che precedono il tentativo, integrato da atti idonei e univoci.

Ma la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisca in una fattispecie di volontà, la sussistenza di atti che oggettivamente manifestino che la detta volontà è finalizzata a realizzare lo scopo terroristico; l’obiettivo perseguito deve esplicitarsi all’esterno in una condotta che, pur non dovendo raggiungere la soglia dell’idoneità propria del tentativo, attesti la serietà dell’azione rispetto al fine, proiettandosi all’esterno attraverso elementi concreti e, appunto, univoci.

…Essenzialità del requisito dell’univocità della condotta

L’univocità della condotta, espressamente richiamata nel precetto penale, costituisce un requisito immancabile per l’individuazione della stessa tipicità della condotta.

A tale scopo la giurisprudenza ha ritenuto necessario che ricorrano, unitamente alle attività di informazione attraverso i mezzi di diffusione in merito ad atti di martirio e alla preparazione di atti terroristici, il rinvenimento di elementi esterni di varia natura che possano far pensare a condotte concretamente dirette alla predisposizione e alla preparazione di atti terroristici.

Nel rispetto di questi principi è stata valorizzata la costatazione che l’agente non si fosse limitato a una mera acquisizione di informazioni di contenuto bellico, ma avesse posto in essere comportamenti, tra cui viaggi all’estero, l’individuazione di obiettivi sensibili o l’acquisto di merci pericolose o la realizzazione di contatti specifici con elementi attivi nel settore o addirittura contigui ad associazioni terroristiche, da cui desumere univocamente la sua intenzione di prepararsi al compimento di atti terroristici.

…Insufficienza della ricerca di informazioni sul web

La sentenza impugnata ha ritenuto che la mole di informazioni scaricate dal web, per le peculiari modalità di catalogazione del materiale acquisito e la precipua volontà di occultare l’origine delle stesse, nella evidente consapevolezza del loro carattere illecito, unitamente alla volontà di trasferirsi in Arabia Saudita, manifestata dall’imputato, fosse idonea, complessivamente considerata, ad integrare la condotta materiale della fattispecie contestata, e cioè la realizzazione di comportamenti univocamente finalizzati al compimento di atti di terrorismo.

Tali elementi non appaiono, in realtà, univoci nel palesare tale finalità, alla stregua dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e in assenza di comprovati rapporti con soggetti attivi nel settore del radicalismo islamico che connotino in modo più significativo la condotta del ricorrente. La corte ha fornito al riguardo una spiegazione non manifestamente illogica, rilevando come, in seguito ad una recente operazione internazionale di polizia, i siti dello stato islamico abbiano fornito indicazioni ai loro iscritti per cancellarne le tracce e vi è la prova che abbia eliminato alcuni contatti.

…Inutilizzabilità nel giudizio abbreviato di elementi conoscitivi acquisiti agli atti dopo l’ammissione del rito ed in assenza di contraddittorio

La corte ha poi sottolineato, in due diversi passaggi della sentenza impugnata, che dalla nota della Questura di xxx , riversata in atti pochi giorni prima della pronunzia della sentenza di primo grado, è stato rilevato un handle di Twitter con un soggetto contiguo ad ambienti del radicalismo islamico, a riprova di un contatto qualificato del ricorrente con soggetti legati alla propaganda radicale e di una condotta del predetto univocamente diretta al compimento di atti terroristici.

Va tuttavia osservato che, come dedotto dal ricorrente, questa nota è stata trasmessa per l’unione agli atti del procedimento, in epoca successiva all’ammissione al rito abbreviato ed è stata inserita, peraltro nel fascicolo di appello, senza il rispetto delle regole del contraddittorio. Ne consegue che di tale nota non poteva essere fatto alcun utilizzo, poiché dai verbali di causa essa non risulta acquisita formalmente agli atti.

…Esito

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che dovrà rivalutare gli indici di univocità della condotta del per delimitare, nel rispetto del dettato normativo, le attività penalmente rilevanti e riconducibili alla fattispecie contestata, valorizzando i soli elementi utilizzabili.