La costituzione di parte civile nel processo penale pendente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, per reati divenuti perseguibili a querela, costituisce espressione della volontà punitiva da parte della persona offesa e quindi il procedimento prosegue senza la necessità di sospendere per raccogliere l’inutile querela.
Il principio è stato espresso dalla cassazione sezione 3 con la sentenza numero 19971 dell’11 maggio 2023 che ha stabilito: “Poiché la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, essa, può essere, pertanto, riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno comunque interpretati alla luce del favor querelae, laddove nel novero di tali atti può essere ricompresa anche la costituzione di parte civile o anche la semplice riserva di costituirsi parte civile: ne consegue che non deve essere interrotto il processo per un reato divenuto perseguibile a querela in seguito alla riforma cd. “Cartabia” stante la costituzione di parte civile di due fra le persone offese e, pertanto, anche danneggiate dal reato”.
La Suprema Corte ha richiamato i principi di diritto espressi dalla cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2665 del 24 gennaio 2022 che in tema di reati perseguibili a querela, ha ritenuto che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”.
Nel caso esaminato la cassazione ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di “denuncia querela” da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta.
Ed ancora, In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.
Fattispecie in cui la cassazione ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia, Cassazione sezione 2 sentenza numero 5193/2020.
