Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 19893/2023, udienza del 28 marzo 2023, si sofferma in modo insolitamente approfondito sui poteri e sugli obblighi motivazionali del giudice riguardo alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
…Casi nei quali non c’è obbligo di motivazione
In primo grado l’obbligo di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena, necessari ai fini della decisione sull’applicazione delle attenuanti generiche (tra le altre, Sez. 3^, n. 457 del 30/05/2017, Rv. 270694).
…Le attenuanti generiche possono essere riconosciute d’ufficio ma la difesa che non le abbia chieste non può censurare la mancata attivazione dei poteri d’ufficio
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (come di qualsiasi altra circostanza attenuante) rientra nei poteri officiosi del giudice di appello (art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen.), ma è evidente che l’omessa attivazione di tali poteri officiosi non può essere oggetto di doglianza, in assenza di una sollecitazione ammissibile sul punto dinanzi al giudice di secondo grado (Sez. 3^, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063 – 02).
Nel caso in esame non risulta enunciato nell’atto di appello un motivo specifico avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche, bensì un motivo che devolveva alla Corte di appello più punti della decisione inerenti al trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena-base (ma non anche la misura dell’aumento a titolo di continuazione) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
All’evidenza, il motivo inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era affetto da genericità intrinseca, secondo la definizione delle Sezioni unite (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). In sostanza, si trattava della mera esposizione di «clausole di stile» valide per qualsiasi processo.
…Funzione specifica delle attenuanti generiche
A tal proposito occorre ribadire che «le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l’esistenza di elementi “positivi”, intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 133 c.p. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta … Al contrario, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l’esistenza, che necessita di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2^, n. 4145 del 18/10/20:19, dep. 2020, n.m.).
…Le attenuanti generiche implicano l’esigenza di un “ridotto bisogno di pena” e richiedono l’indicazione di elementi “non tipizzati”, cioè non presi già in considerazione tra gli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
Per riassumere, dunque: a fronte di una sentenza di primo grado che non aveva motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche mai richieste e che aveva mantenuto la pena base per la violazione più grave significativamente discosta dal minimo edittale, l’appellante ha enunciato un motivo unico relativo al trattamento sanzionatorio, citando due elementi valorizzabili ai fini dell’art. 133 cod. pen.: l’uno relativo alle modalità del fatto, ai sensi del comma 1 n. 1; l’altro relativo alla personalità dell’imputato, ai sensi del comma 2 n. 2.
Tali elementi, a fronte di una pena superiore al minimo edittale, sostenevano legittimamente una richiesta di riduzione di detta pena.
Nessun altro elemento è stato dedotto e, soprattutto, non è stato indicato per quali ragioni quegli stessi elementi potessero giustificare anche una riduzione ulteriore di pena, rispetto al minimo edittale, che sulla base di essi veniva invocata.
Quelli addotti dall’appellante, in sostanza e per parafrasare gli arresti già citati di questa Corte, erano elementi “tipizzati”, cioè elementi già presi in considerazione dall’art. 133 cod. pen. quali indici da offrire al giudice per commisurare la pena tra il minimo ed il massimo edittale. Onere dell’appellante che, sia pure in un motivo confuso e strutturato come unico nonostante aggredisse due distinti punti della decisione inerente il trattamento sanzionatorio (pena base e diniego delle circostanze attenuanti generiche), invocasse un ridotto “bisogno di pena”, al fine di ottenere una pena “individualizzata” nell’ottica dell’art. 27 Cost. (cfr. Corte cost. n. 183/2011), in ipotesi inferiore al minimo edittale, era quello di indicare specificamente quegli elementi “non tipizzati” e positivi che sostenessero la propria richiesta: introdurre, cioè, non un generico riferimento alla modesta gravità del fatto, ma spiegare perché, nella prospettiva dell’appellante, nel caso concreto quella modestia assumeva un carattere significativo ai fini di ritenere inadeguata anche una pena che, correttamente applicando l’art. 133 cod. pen., si collocasse in limiti prossimi al minimo edittale.
…Criterio della doppia valutazione: gli stessi elementi possono essere valutati sia per la corretta determinazione della pena entro il quadro edittale che per il riconoscimento delle attenuanti generiche
Le considerazioni appena svolte non si pongono in contrasto con affermazioni della Corte di cassazione ripetutamente massimate come segue: «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità» (per tutte, Sez. 3^, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904).
Non a caso, si tratta di massime tratte da sentenze che, sul punto specificamente devoluto, hanno rigettato motivi di ricorso volti a censurare la decisione del giudice di merito di negare (e non di riconoscere) le circostanze attenuanti generiche, mantenendo del pari la pena in limiti superiori al minimo edittale. In sostanza, la gravità del fatto e la personalità dell’imputato erano utilizzati sia per motivare la necessità di mantenere la pena base in termini superiori al minimo, sia per negare le invocate circostanze attenuanti generiche.
Ciò naturalmente non significa che, proprio per la peculiare natura delle circostanze attenuanti generiche quali circostanze non tipizzate, la c.d. doppia valutazione (al momento dell’individuazione della corretta pena edittale ed anche in sede di applicazione delle circostanze attenuanti generiche) sia preclusa in senso favorevole all’imputato. Rimane sempre valido il principio di diritto secondo il quale «il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla “quantità”, oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l’attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge» (Sez. 3^, n. 52411 del 19/06/2018, non massimata sul punto, che ha ripreso il principio affermato da Sez. 2^, n. 5808 del 06/03/1992, Rv. 190368).
…Oneri di specificazione della difesa
Traducendo questi principi nel caso di specie, laddove si discute di genericità del motivo di impugnazione sul punto, occorre che si forniscano al giudice argomenti per sostenere che, nel caso concreto, la pena può essere commisurata in modo adeguato solo attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il ricorso ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale.
Detto in altri termini e per riprendere le citate affermazioni giurisprudenziali, le connotazioni inerenti alla modestia del fatto o alla personalità del suo autore devono essere così peculiari da imporre, nel caso concreto e nella prospettiva di chi impugna, la loro considerazione ai fini di ottenere una pena “individualizzata” e conforme ai principi costituzionali: pena che sarebbe dunque ingiusta se fosse “solo” commisurata entro i limiti minimi del quadro edittale di riferimento. Ciò si traduce, naturalmente, in un onere di argomentazione – che è onere di specificità – rispetto a tali specifiche connotazioni.
Nel caso di specie, premessa l’insufficienza dell’incensuratezza (per espressa previsione di legge) a fondare da sola l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, onere dell’appellante sarebbe stato quello di fornire argomenti (e non clausole di stile) a sostegno del fatto che i medesimi elementi non fossero soltanto significativi di un livello minimale di gravità dell’offesa ai beni giuridici tutelati e di un giudizio scarsamente negativo in ordine alla personalità dell’autore, ma fossero significativi di una così ridotta meritevolezza di pena che, nel caso concreto, anche il minimo edittale risultava sproporzionato per eccesso, rispetto ai valori sopra ricordati.
Non a caso, la Corte di appello ha effettivamente ridotto la pena, accogliendo il motivo che ha evidenziato una gravità concreta del fatto tale da meritare una sanzione collocata al livello minimo della cornice edittale di riferimento.
Nulla, se non il generico richiamo ai medesimi elementi, è stato dedotto dall’appellante per suffragare “anche” un’ulteriore mitigazione della sanzione.
…È preclusa la riproposizione come motivi di ricorso per cassazione degli stessi motivi già dichiarati inammissibili in appello
Come è stato chiarito tra le altre da Sez. 5^, n. 44201 del 29/09/2022 (in motivazione), quando i motivi di appello che non hanno trovato risposta da parte della Corte di appello sono inammissibili, essi non possono essere riproposti con il ricorso per cassazione posto che «non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità».
