Messa alla prova: concedibile anche a fronte dell’opposizione della parte civile (di Riccardo Radi)

La cassazione con la sentenza numero 19931 depositata il 9 maggio 2023 ha stabilito che il giudice può disporre la messa alla prova dell’imputato anche se c’è stato il parere negativo della parte civile, la ratio sottesa all’istituto della messa alla prova non è meramente retributivo ma riabilitativo.

Nella visione della Suprema Corte il giudice deve mettere nella condizione la persona offesa di partecipare all’udienza per esprimere il suo parere in merito alla sospensione del procedimento per messa alla prova ma non è vincolato nella decisione di accoglimento dal mancato integrale risarcimento del danno vantato dalla parte civile.

L’articolo 464-quater, cod. proc. pen., prevede l’obbligo per il giudice di sentire le parti e la persona offesa, a tutela del contraddittorio e per acquisire elementi utili a bilanciare i contrapposti interessi in gioco.

La Cassazione chiarisce che la messa alla prova ha avuto un ulteriore sviluppo con le modifiche apportate dalla riforma Cartabia sicché l’attuale ratio della norma è di garantire il massimo livello di accessibilità all’interessato. 

Le modifiche apportate alla norma sono finalizzate al potenziamento dell’uso della messa alla prova estendendo la sua applicazione anche a reati di maggiore gravità per i quali era fino ad oggi preclusa.

E per ampliare maggiormente il suo raggio d’azione la riforma ha anche previsto un potere di sollecitazione da parte del pubblico ministero.

La pubblica accusa può, infatti, persino farsi promotrice della messa alla prova della persona sottoposta alle indagini. In tal caso “è previsto che alla persona offesa venga semplicemente dato un avviso della facoltà di depositare una memoria”.

Ricordiamo per la sua pertinenza alla medesima questione la sentenza della cassazione sezione 3 numero 26046, udienza 5 aprile 2022, depositata il 7 luglio 2022 che ha stabilito che in tema di messa alla prova degli adulti la valutazione dell’adeguatezza del programma presentato dall’imputato deve essere operata sulla base degli elementi evocati dall’articolo 133 Cp, in relazione non soltanto all’idoneità a favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione – in un’ottica che non sia esclusivamente retributiva ma tenda a favorire la riabilitazione, bonis operibus, del prevenuto – della sua disponibilità ad assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex articolo 464 bis, comma 5, Cpp.

E ciò perché la norma ex articolo 168 bis Cp non prevede alcun automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del pregiudizio cagionato.

Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere, alla luce delle sue condizioni economiche.
È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato per omessa dichiarazione al fisco, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

Sbagliano i giudici del merito a escludere il beneficio sul rilievo che l’evasione supera i 200 mila euro e il prevenuto non ha pagato il debito con l’erario: da una parte i reati contestati risultano commessi prima che entrasse in vigore la stretta, introdotta in sede di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che non può essere applicata in senso retroattivo; dall’altra non si può subordinare l’ammissione alla probation all’integrale risarcimento del danno, che è indicato «ove possibile» fra le condizioni del beneficio. E dunque il risarcimento è auspicabile ma non costituisce una condizione ostativa se non risulta realizzabile.

Va detto che né il tribunale né la Corte d’appello valutano l’adeguatezza del programma presentato dall’imputato per la messa alla prova. Il giudice di secondo grado esclude il beneficio sul rilievo che anche svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità l’imputato non potrebbe pagare il debito tributario maturato negli anni d’imposta incriminati. Ma così valorizza profili che non rilevano sul piano legislativo per l’accoglimento dell’istanza. Rispetto alla riparazione da compiere il giudice può verificare le condizioni economiche del prevenuto ex articolo 464 bis, comma quinto, Cpp.