Lista testi sovrabbondante: riduzione preventiva dei testi e possibile lesione del diritto di difesa (di Riccardo Radi)

Nella pratica quotidiana assistiamo spesso ad una richiesta da parte del giudicante di procedere ad un taglio dei testi indicati nella lista, in particolare qualora sia una lista difensiva.

Il caso che segnaliamo appare interessante, in quanto affronta la questione della possibile lesione del diritto di difesa a seguito della riduzione dei testi indicati e i temi presi in considerazione possono sintetizzarsi nel seguente modo:

Lista testi sovrabbondante – Attribuzione alla parte della facoltà di scelta dei testi da assumere – Esercizio di tale facoltà di scelta – Successiva eccezione di nullità

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 16677/2021 ha stabilito che in tema di prova testimoniale, la parte che abbia presentato una lista testi ritenuta sovrabbondante e che abbia esercitato la facoltà, attribuitale dal giudice, di scelta dei testimoni da assumere, non è legittimata a dedurre, in seguito, la nullità dell’esclusione di quelli non espressamente indicati, essendo stata la sua scelta liberamente esercitata, con conseguente assenza di ogni lesione del diritto di difesa.

La Suprema Corte premette che il diritto di difesa non può considerarsi assoluto e svincolato da qualsiasi limitazione, dovendosi coordinare con altre situazioni giuridiche soggettive o oggettive di rilevanza costituzionale, in primo luogo con l’interesse al sollecito esercizio della giurisdizione ed alla eliminazione di intralci superflui, e non comporta che sia assicurato in ogni caso e sotto ogni aspetto all’interessato e al suo difensore il massimo delle garanzie formali astrattamente concepibile, con la conseguenza che lo stesso può dirsi violato solo quando, in relazione alle particolari caratteristiche delle varie fasi ed ai vari tipi di procedimento, venga formalmente o sostanzialmente “oppresso”, non, invece, quando sia soltanto sottoposto a ragionevoli limitazioni, come, invero, previsto dall’art. 468 c.p.p., comma 2.

Si precisa altresì che la prova contraria deve essere pertinente ai fatti contestati, richiamandosi l’attenzione sul fatto che il giudice, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., comma 2, mantiene un potere di esclusione delle prove testimoniali “vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti“, così come, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 4, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano “superflue“, così conformandosi ai principi di economia processuale (Sez. II, n. 31883/2016).

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che il potere del giudice di revocare l’ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale (art. 495 c.p.p., co. 4) è ben più ampio di quello riconosciuto all’inizio del dibattimento (art. 190 c.p.p., co. 1) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo (Sez. VI, n. 38812/2002; sez. IV n. 15192/2015).

Ne consegue che in sede di sindacato di legittimità, deve essere accertato se i fatti indicati dalla parte con la richiesta di ammissione della prova, siano tali da poter inficiare sostanzialmente le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice (ex plurimis, Sez. VI, n. 13792/1999; Sez. VI n. 5562/2000; Sez. III, n. 13095/2017; Sez. II, n. 27933/2019; Sez. III, n. 25554/2019).

Ciò premesso, nel caso di specie, il giudice di appello non ha rilevato alcuna nullità in relazione al provvedimento di limitazione dei testi in lista.

Anzitutto, il tribunale ha rilevato che la lista testimoniale originariamente depositata dal difensore del P. era costituita dall’elencazione di un numero elevatissimo di testimoni (circa venti per ogni capo d’imputazione), tutti chiamati a rispondere sulle medesime circostanze individuate mediante richiamo al contenuto di ciascun capo d’imputazione.

Sul punto si precisa che la funzione del preventivo deposito della lista testimoniale dovrebbe essere quella di consentire la discovery ed evitare l’introduzione di prove “a sorpresa“, consentendo alle parti l’esercizio effettivo del diritto alla prova contraria.

Tale circostanza è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, in cui alla molteplicità dei capi d’imputazione si è aggiunta, spesso, anche la complessità delle vicende relative a ciascuna delle ipotesi di reato contestate, sicché la formulazione originaria delle liste testimoniali non consentiva al Tribunale di esercitare il vaglio di ammissibilità stabilito dall’art. 468, comma 2, c.p.p., con riguardo alle prove non vietate dalla legge, né manifestamente irrilevanti.

La carenza, sotto tale profilo, delle originarie liste, solo in parte, ad avviso dei giudici, risultava essere stata colmata dalle difese, a cui sostanzialmente è stato concesso termine, fino al termine dell’escussione delle prove indotte dal P.M., per integrare le rispettive richieste di prova testimoniale.

Viene sottolineata altresì la circostanza che, con ordinanza resa all’udienza del 05.06.2017, è stata dai giudici ugualmente contingentata numericamente la predetta prova, non solo nell’ottica di assicurare la conclusione del dibattimento in termini ragionevoli, ma anche a seguito del rilievo della persistente indicazione, tra i testimoni richiesti, di numerosi soggetti, chiamati a rispondere su vicende estranee a quelle oggetto di contestazione e soprattutto, di soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 210 c.p.p., avrebbero potuto avvalersi della facoltà di non rispondere o avrebbero, comunque, reso dichiarazioni di scarsa rilevanza probatoria, in quanto minate, nella loro attendibilità, dall’evidente e legittima esigenza del dichiarante di non accusarsi della commissione di reati.

Hanno ritenuto, pertanto, di rimettere a ciascuna delle difese la scelta dei testi da citare, nell’ambito di un numero massimo stabilito dal Tribunale, comunque, in aggiunta rispetto ai testi comuni a quelli indicati nella lista del P.M., che sono stati tutti ammessi ed anche ascoltati.

In conclusione, i giudici hanno escluso che le prerogative difensive siano state compresse, anche in relazione a tale profilo rilevando che molti dei testi che sono stati indotti dalle difese, pur nell’ambito del limitato numero stabilito dal Tribunale, sono risultati, per varie ragioni, assolutamente superflui, rispetto alle circostanze sulle quali sono stati esaminati, avvalorando in tal modo la bontà della scelta di ridurre il numero delle prove testimoniali originariamente richieste, sfrondandole di quanto di superfluo ed irrilevante in esse fosse contenuto.

Ed invero, l’art. 468 c.p.p., comma 2, prevede che il Giudice possa escludere oltre alle testimonianze vietate dalla legge, anche quelle manifestamente sovrabbondanti o superflue o irrilevanti, ancorché ritenute decisive dalla parte.

Questo è appunto quanto avvenuto nella specie, avendo i Giudici ritenuto sovrabbondante e superfluo il numero considerevole dei testi indicati dalla difesa ovvero 72 testimoni totali, che avrebbero riferito su circostanze analoghe ed avendo quindi ritenuto di ridurre il numero totale dei testi, demandando poi alla difesa stessa la scelta dei testi tra quelli indicati e ritenuti più rilevanti.

E’ pertanto ineccepibile la motivazione della Corte d’appello che ha valutato come correttamente esercitato dal Tribunale il potere di riduzione della lista testimoniale della difesa, essendo questa sovrabbondante, ed ha poi rilevato che nessuna censura poteva essere mossa in ordine alla mancata scelta di alcuni testi, dal momento che la scelta dei testi da sentire e quelli da escludere era stata lasciata alla difesa e da questa liberamente esercitata.

La doglianza, per come formulata, risulta pure generica, perché, a fronte della valutazione di irrilevanza delle ulteriori testimonianze indicate dalla difesa dell’imputato da parte del giudice di appello, il motivo non evidenzia quale carattere di decisività, nei termini sopra riportati, l’escussione dei testi indicati avrebbe potuto apportare al compendio istruttorio già acquisito in primo grado, ossia quale incidenza avrebbe potuto avere l’audizione degli ulteriori testimoni.

In conclusione, nessuna lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, anche sotto il profilo probatorio è ravvisabile in quanto i giudici i merito, con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità, hanno respinto tale richiesta e proceduto alla riduzione della lista, ritenendo i predetti testi sovrabbondanti, sia perché essi dovevano essere sentiti sui medesimi capitoli dei testi già escussi, sia perché la difesa non aveva indicato alcun motivo per il quale la loro audizione avrebbe arricchito l’istruttoria di elementi nuovi e significativi.