Istanza di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte di appello non deve rifare il processo di merito (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 19647/2023, camera di consiglio del 13 aprile 2023, ha ricordato i parametri valutativi ai quali deve attenersi il giudice competente a decidere un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (auto-incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4^, 3/6/2010, n. 34656, RV. 248074; Sez. 4^, 21/10/2014, n. 4372/2015, RV. 263197; Sez. 3^, 5/7/2022, n. 28012, RV. 283411).

Spetta al giudice adito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4^, 22/9/2016, n.3359/2017, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4^, 5/2/2019, n. 27548, RV. 276458).

Deve ancora ricordarsi che, come chiarito da Sezioni unite, 13/12/1995, n. 43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4^, 10/6/2010, n. 27397, RV. 247867; Sez. 4^, 14/12/2017, n. 3895/2018, RV. 271739).

L’ordinanza impugnata non si è conformata a tali principi ed ha escluso la sussistenza del diritto all’indennizzo sulla base di un dedotto comportamento sinergico da parte della ricorrente, ma senza dare adeguatamente conto dell’effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo della medesima, incorrendo pertanto nel denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la Corte d’appello ha operato una complessiva rivalutazione del materiale probatorio esaminato da parte del GIP anteriormente all’emissione dell’ordinanza applicativa, provvedendo ad un’analisi dei relativi elementi indiziari e al fine di giungere, su una base di valutazione ex ante, ad un giudizio di prognostica fondatezza delle imputazioni ascritte, con specifico riferimento alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa (poi ritenute non credibili dal giudice della cognizione) e agli elementi ricavabili dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza e dai tabulati acquisiti.

In tale modo, peraltro, la Corte ha provveduto a una rivalutazione del materiale di indagine – astrattamente consentita al giudice della riparazione sulla base dei predetti elementi – ma ha del tutto omesso di esprimersi in ordine al necessario carattere doloso o colposo del comportamento dell’imputata e tale da porsi in effettiva connessione sinergica con la successiva emissione del provvedimento cautelare.

La decisione impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio.