Continuazione “esterna” nel giudizio di cognizione: oneri di allegazione della difesa (di Riccardo Radi)

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10661/2023 Rv 284291-01 ha ribadito che l’applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase di esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati.

Fatto

Il mancato riconoscimento della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello è infondato in quanto l’argomentazione principale su cui la Corte di merito ha fondato il diniego — che attiene al difetto di allegazione della sentenza di appello e di quella di prime cure, mancante della parte motiva — è corretta.

Decisione

Pur consapevole dell’esistenza di un orientamento diverso, la Suprema Corte ha ritenuto di accedere alla prevalente e più recente giurisprudenza secondo cui, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Rv. 273380; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262583).

Tale orientamento va preferito a quello (espresso da Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Rv. 236261), secondo il quale è sufficiente, in sede di cognizione, l’indicazione degli estremi delle sentenze relative ai fatti con cui si chiede a continuazione, incombendo sul giudice l’onere di acquisire i provvedimenti giudiziari.

Le ragioni di questa scelta esegetica risiedono, in primo luogo, nel dato normativo: l’unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che vanno poi acquisite dal Giudice, è l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che è norma indiscutibilmente relativa alla sola fase dell’esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione».

D’altra parte, la possibilità, per la parte, di indicare i soli estremi dei provvedimenti relativi ai reati da porre in continuazione determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito suscettibile anche di manovre dilatorie — si pensi a istanze del tutto infondate, ma che comunque comporterebbero la necessità di sospendere il processo in attesa dell’acquisizione disposta dal giudice.

La ritenuta applicabilità dell’art. 186 anche al giudizio di cognizione impedirebbe, infatti, la sospensione del termine di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen.

Secondo la cassazione non si tratta di una lettura “punitiva” per la difesa dell’imputato, considerato che, trattandosi di provvedimenti che riguardano quest’ultimo, essi sono accessibili al suo difensore, che può ottenerne facilmente copia e che, anzi, per formulare l’istanza ex art. 81, comma 2 cod. pen., cognita causa, dovrebbe averne già la disponibilità.

Quanto all’allegazione al ricorso per cassazione della sentenza della Corte di appello concernente i reati con i quali si invocava la continuazione, si tratta di allegazione inutiliter data dal momento che il giudice di legittimità non può vagliare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, trattandosi di una valutazione squisitamente di merito.