Archiviazione per particolare tenuità del fatto e “nocumento” dell’iscrizione nel casellario giudiziale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5454 depositata l’8 febbraio 2023 ha esaminato una particolare questione in merito alla richiesta, avanzata dalla difesa rispetto all’archiviazione per particolare tenuità del fatto di restituzione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l’azione penale e consentisse all’indagato di dimostrare la propria assoluta innocenza con tutti gli strumenti e le garanzie riconosciute dalla legge.
Fatto
Il pubblico ministero, pur ritenendo fondata la notizia di reato, aveva richiesto l’archiviazione del procedimento in ragione della particolare tenuità dei fatti contestati, cosicché, con atto depositato il difensore proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, evidenziando, in limine, l’interesse ad opporsi avverso la richiesta di archiviazione (interesse consistente nell’ottenimento di un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comportasse la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue).
Argomentava, quindi, sulla manifesta infondatezza della notitia criminis e chiedeva che fosse disposta l’archiviazione del procedimento per infondatezza del reato ipotizzato e, in via subordinata, stante l’evidente interesse a poter dimostrare, in dibattimento, la propria totale estraneità ai fatti ascrittigli, chiedeva che il Gip restituisse gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Esponeva che, all’esito della camera di consiglio il Gip aveva, invece, disposto l’archiviazione del procedimento, ritenendo che:
a) gli elementi probatori desumibili dal fascicolo del P.M. costituissero “idoneo quadro di accusa in ordine alla sussistenza del reato contestato”;
b) fosse “condivisibile la prospettazione del P.M. circa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.”;
c) fosse “irrilevante la richiesta dell’indagato di esercizio della azione penale (essendo evidente il possibile interesse ad una prossima prescrizione, allo stato interrotta dalla fissazione della camera di consiglio)”.
L’indagato, pertanto, reclamava avverso il provvedimento con il quale il Gip aveva rigettato l’opposizione all’archiviazione, ricorrendo al tribunale monocratico e dolendosi, in primo luogo, della violazione dell’art. 411 comma 1- bis, cod. proc. pen., da ritenersi, a suo avviso, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice, su richiesta dell’indagato formulata in sede di opposizione, debba restituire gli atti al P.M. affinché eserciti l’azione penale.
A tal proposito, precisava che, con il reclamo, non intendeva contestare le valutazioni del Gip in merito alla fondatezza del quadro accusatorio e alla particolare tenuità del fatto, bensì intendeva censurare l’impugnata ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto “irrilevante” ed aveva, dunque, disatteso la richiesta, avanzata dalla difesa in via subordinata rispetto all’archiviazione per infondatezza della notitia criminis, di restituzione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l’azione penale e consentisse all’indagato di dimostrare la propria assoluta innocenza con tutti gli strumenti e le garanzie riconosciute dalla legge.
Dopo aver sottolineato le differenze che intercorrono tra l’archiviazione per manifesta infondatezza della notitia criminis e quella disposta per la particolare tenuità del fatto, il ricorrente ricordava che quest’ultima presuppone l’accertamento di un fatto di reato, con la conseguenza che il provvedimento del Gip che accoglie tale richiesta deve essere iscritto nel casellario giudiziale.
Dopo aver ricordato le cadenze procedimentali in caso di opposizione all’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, opposizione alla quale è legittimato l’indagato all’evidente fine di ottenere un provvedimento di archiviazione più favorevole che non comporti la memorizzazione nel casellario di un fatto di reato seppure particolarmente tenue, il ricorrente assumeva che l’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., tuttavia, nel definire i possibili esiti della camera di consiglio, non distingue a seconda che l’opposizione sia presentata dalla persona offesa o dall’indagato, né stabilisce a quali condizioni il Gip deve accogliere la richiesta di archiviazione o restituire gli atti al P.M., cosicché, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata della norma avrebbe imposto di ritenere che, nei casi in cui l’indagato, subordinatamente all’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, chiedesse la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l’azione penale, il Gip fosse tenuto ad accogliere tale richiesta.
Decisione
La Cassazione premette che il ricorrente ha reclamato un presunto diritto al processo che è del tutto estraneo al rito penale, il quale ammette soltanto che l’imputato, dopo che nei suoi confronti sia stata esercitata l’azione penale, possa rinunciare a particolari segmenti delle fasi processuali (argomenta, in materia di giudizio immediato, ex art. 453, comma 3, in relazione all’art. 419, comma 5, cod. proc. pen.) ma non può chiedere il giudizio in mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale.
il contrasto interpretativo insorto in seno alla Suprema Corte tra un indirizzo maggioritario che ritiene il provvedimento in esame non ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all’art. 127 cod. proc. pen in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, non può essere considerato lesivo della posizione dell’indagato (Sez. 3, n. 30685 del 26/01/2017 – dep. 20/06/2017, Rv. 270247; Sez. 1, n. 53618 del 27/09/2017; Sez. 3, n. 45601 del 27/06/2017; Sez. 3, n. 46379 del 26/01/2017) e un orientamento antitetico che evidenzia un epilogo del suddetto giudizio, a differenza della sentenza dibattimentale, non completamente liberatorio (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017), deve ritenersi dissolto alla luce della recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite che ha definitivamente chiarito che anche per il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si impone l’iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 – dep. 24/09/2019, PM c. De Martino, Rv. 276463).
Ancorchè resti ferma la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, il supremo consesso ha evidenziato come, alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 28 del 2015 al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, e della contestuale esigenza, affinchè possa trovare attuazione il terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen. che fa riferimento ai reati e non alle condanne, per il giudice investito della cognizione di un nuovo reato di valutare, ai fini della serialità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, anche i pregressi reati della stessa indole commessi dall’autore, debbano considerarsi compresi tra i “provvedimenti giudiziari” che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per i quali è necessaria l’iscrizione, non solo quelli “definitivi”.
Venuto meno il presupposto sul quale si fondava l’orientamento restrittivo sopra indicato e ritenuta conseguentemente la legittimazione del ricorrente ad impugnare innanzi a questa Corte l’ordinanza de qua che però non può essere accolta perché l’invocato diritto al processo è del tutto estraneo al rito penale.