L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura contestualmente alla riscossione dei compensi senza aspettare la richiesta dell’assistito (di Riccardo Radi)

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

Questa è la massima della decisione numero 255 pubblicata il 10 maggio 2023 sul sito del Consiglio Nazionale Forense (consultabile a questo link).

Il Consiglio Nazionale Forense sottolinea che l’avvocato non può rinviare l’emissione della fattura subordinando l’adempimento fiscale alla richiesta del cliente.

Qui non trova infatti applicazione l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”, che, nell’escludere l’obbligatorietà dall’emissione della fattura laddove quest’ultima non sia stata “richiesta dal cliente”, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l’opera professionale prestata dall’avvocato, per il quale, invece, l’obbligo di fatturazione discende dall’art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera “effettuata” (ex art. 6 del T.U. cit.).

Decisione

Come detto, con specifico riferimento alla violazione deontologica dell’omessa fatturazione, coesistono all’interno della giurisprudenza domestica due orientamenti di segno opposto: uno più risalente, che ha inteso qualificarla quale illecito di carattere istantaneo (v. Consiglio 5 Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2005, n. 117), ed un altro, più recente che ne ha invece riconosciuto la natura permanente (v., ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Ebbene, in questa sede si intende dare seguito a tale ultimo orientamento, del quale si condividono appieno le considerazioni, per avere correttamente evidenziato come l’omessa fatturazione da parte del professionista delle somme ricevute dal cliente, configuri una condotta che si protrae nel tempo “ben oltre il momento offensivo iniziale (rappresentato dalla violazione dell’obbligo di fatturare i compensi all’atto del pagamento del corrispettivo, previsto dall’art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972), per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato”, atteso che “il professionista ha sempre la facoltà di far cessare la permanenza, adempiendo all’obbligo di fatturazione” (in tali termini: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 25 giugno 2022). Affermato, dunque, il carattere permanente dell’illecito deontologico contestato all’Avv. [RICORRENTE], ne discende che il termine prescrizionale massimo di cui all’art. 56, comma 3, l. 247/2012 non è, tuttora, spirato, in conformità con il principio affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo cui “in caso di illecito permanente dell’avvocato il dies a quo della prescrizione decorre dalla decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, non prevista dalla legge” (v. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022).

Entrando, ora, nel merito dell’impugnazione, la difesa esclude la rilevanza deontologica della condotta ascritta all’incolpato, qualificando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore di quest’ultimo da parte della sig.ra [BBB], quale adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo, avente “la connotazione della regalia” e, pertanto, non soggetto ad obbligo di fatturazione.

Prima di verificare quale sia, alla luce delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’effettiva natura del pagamento effettuato dalla esponente in favore del avv. [RICORRENTE], è opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il palmario non costituisce un atto di liberalità – o, come dedotto, una “regalia” – ma, invero, una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta (v. Cass. Civ., Sez. II, n. 16214/2017), comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196).

E trattandosi di compenso, ancorché di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli 6 artt. 16 e 29 comma 3 del Codice deontologico forense.

Ciò posto, vi è prova in atti che il pagamento effettuato dalla sig.ra [BBB] in data 31.10.2014, non sia stata il frutto di una regalia, ma – come riconosciuto dalla stessa difesa – l’adempimento del “palmario” convenuto tra le parti al momento del conferimento del mandato difensivo.