Devastazione e saccheggio: criteri per la configurabilità (di Riccardo Radi)

Una fattispecie che è uscita dal limbo applicativo a seguito delle rivolte nelle carceri.

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6921/2023 ha stabilito che l’elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza.

La Suprema Corte ha esaminato la vicenda relativa alla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti ai danni dell’istituto penitenziario e di un elevato numero di agenti di polizia penitenziaria).

La lettura della norma, invero, non consente di accedere all’interpretazione difensiva, secondo cui il delitto potrebbe essere commesso solo in spazi aperti. L’elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) – invero- consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un’offesa e un pericolo concreti dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261932 – 01).

Tutti tali requisiti si rinvengono nel pregiudizio arrecato dalla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti, verso il complesso patrimoniale dell’istituto penitenziario e in danno di un elevato numero di appartenenti alla polizia penitenziaria. Va rimarcato come una tale condotta provochi un grave allarme sociale nell’ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento. Tale ultima rilievo fa emergere come la condotta in esame comporti anche la violazione dell’ordine pubblico che, quale oggetto giuridico del reato previsto dall’art. 419 cod. pen., deve essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l’opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo quinto del libro secondo del codice penale.

Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza dell’art. 419 cod. pen.

La Suprema Corte aveva già avuto modo di delibare l’identica questione e a tal riguardo va ribadito che “è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 419 cod. pen. per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, previsto all’art. 25 della Costituzione, in quanto l’enunciazione della condotta del reato, pur descritta genericamente in termini di “devastazione” o “saccheggio”, consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato delle parole, che isolatamente considerate potrebbero anche apparire non specifiche, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa”, (Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012, Rv. 253801 – 01).