Attenuante del risarcimento del danno: condizioni di applicabilità (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 19341/2023, udienza del 14 febbraio 2023, offre utili chiarimenti sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento.

…Necessità di un risarcimento totale ed effettivo

Nella visione del collegio di legittimità, che si colloca peraltro nella scia di una giurisprudenza ben consolidata, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale (Sez. 2^, n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793 – 01).

…Il giudice non è vincolato da un accordo transattivo intervenuto tra le parti

L’accordo transattivo, che venga ritenuto satisfattivo dalla parte privata, non vincola il giudice in merito al riconoscimento della invocata circostanza attenuante invocata. A tal proposito l’orientamento consolidato di legittimità è nel senso che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di

cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è “ex se” vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica (tra le tante, Sez. 5^, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424 – 01). Nello stesso senso è stato affermato in modo condivisibile che la circostanza attenuante del risarcimento del danno, presupponendo che la riparazione del danno cagionato sia integrale, non sia configurabile a fronte di una transazione intervenuta tra le parti, il cui oggetto risarcitorio è caratterizzato in sé dalla non integralità (Sez. 3^, n. 25326 del 19/02/2019, Rv. 276276 – 01).

…Gli accordi tra le parti possono essere disattesi dal giudice ma solo con adeguata motivazione

Il giudice può disattendere ogni atto negoziale, pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l’esame delle singole voci che lo compongono,  allorché l’accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, Rv. 281881 – 01): e nel caso in esame l’atto transattivo non reca alcun riferimento al criterio di valutazione del danno e alla conseguente determinazione del quantum debeatur.