Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 19387, udienza del 21 aprile del 2023, ha chiarito la consistenza minima del fatto che costituisce reato dalla cui notizia decorre il termine per la presentazione della querela.
Nell’opinione del collegio di legittimità, adesiva ad un orientamento consolidato, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi.
Pertanto, ove siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall’esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2^, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01; Sez. 5^, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018 – 01).
In sostanza, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (v., tra le altre, Sez. 2^, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732-01).
