Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici: criterio della ragionevole durata del vincolo in assenza di collaborazione dell’indagato (di Riccardo Radi)

La mancata collaborazione dell’indagato è l’esercizio di una facoltà difensiva, che trova supporto nella ampia tutela che il codice di rito fornisce all’accusato, riconoscendogli, tra l’altro, il “diritto al silenzio”; si tratta, tuttavia, di comportamento che influisce sulla valutazione della legittimità della protrazione del vincolo in tema di sequestro probatorio, in sintesi il ragionamento della Suprema Corte nella sentenza che segnaliamo.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 17604/2023 ha stabilito che in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
La Suprema Corte evidenzia che in merito al principio di proporzione nei vincoli di natura probatoria, e, in specie in quelli che attingono i dispositivi la giurisprudenza non si presenta uniforme.
Da un lato, si è affermato che deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, il sequestro di un intero personal computer, piuttosto che l’estrapolazione con copia forense di “singoli” dati, quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, gli elementi contenuti nella memoria (Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019,. 277343; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Rv. 270018).
Dall’altro, si è affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute; si tratta di decisione assunta in caso in cui è stato sequestrato il personal computer di un giornalista, in cui la cassazione ha ritenuto corretta la procedura di esame ed estrazione, mediante stampa fisica e duplicazione, dei soli dati di interesse presenti nell’archivio del sistema (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264092; sempre in materia di sequestro di documenti ad un giornalista Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Rv. 272538 afferma che la necessità del particolare rigore nella valutazione della proporzionalità anche in regione della professione svolta e del segreto professionale, che protegge le informazioni in possesso del giornalista).
Si tratta di orientamento che ha trovato principale applicazione in casi che hanno riguardato il vincolo di dispositivi nella disponibilità di giornalisti, ma che è stato seguito anche in situazioni diverse: si è infatti affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019, Rv. 277211, in materia di turbata libertà degli incanti).
Si colloca in una posizione mediana l’orientamento secondo cui l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.
Si tratta di decisione assunta in relazione al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d’asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489).
In motivazione la Suprema Corte ha affermato che “l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema” (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, cit.).
Nel caso in esame la cassazione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento da ultimo descritto, ovvero a quello che, al fine della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici, considera anche la variabile “tempo”, che incide sulla tempestività dell’estrazione dei dati rilevanti.
Non si ritiene, invece, necessario che il sequestro di dati informatici debba essere “necessariamente preceduto” dalla perquisizione informatica.
La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nel fatto che l’effettuazione di una perquisizione informatica richiede la predisposizione di strumenti investigativi – e segnatamente la disponibilità di tecnici – che non è compatibile con la natura di atto “a sorpresa” della perquisizione ordinaria, che implica che ne siano garantite tempestività ed immediatezza; e che non può essere condizionata dalla predisposizione degli strumenti tecnici necessari per l’effettuazione di una perquisizione, come quella informatica, che richiede competenze specialistiche.
A ciò si aggiunge che il codice di rito non prevede che il sequestro dei dati contenuti nei supporti informatici debba essere effettuata obbligatoriamente “solo dopo” l’effettuazione della perquisizione “tecnica” prevista dall’art. 247-bis cod. proc. pen.
In sintesi si ritiene che la funzionalizzazione del vincolo dell’intero supporto ad una successiva analisi dello stesso, diretta alla identificazione ed estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la “durata” del sequestro non possa essere temporalmente indeterminata, ma debba essere invece limitata al tempo necessario per la analisi del supporto e la estrazione dei dati in esso contenuti.
Infine, la cassazione ha ritenuto di valutare il criterio della “ragionevole durata del vincolo” in coerenza con le difficoltà tecniche di estrazione dei dati, in ipotesi accresciute dalla indisponibilità delle chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
La mancata collaborazione dell’indagato nel fornire le chiavi di accesso è un comportamento sicuramente inquadrabile come esercizio di una facoltà difensive, che trova supporto nella ampia tutela che il codice di rito fornisce all’accusato, riconoscendogli, tra l’altro, il “diritto al silenzio”; si tratta, tuttavia, di comportamento che influisce sulla valutazione della legittimità della protrazione del vincolo, che trova giustificazione nella accresciuta difficoltà di accesso ai dati di interesse investigativo.
Con specifico riferimento al caso sottoposto all’esame della Corte – ovvero alla ipotetica violazione del principio di proporzionalità in un caso in cui l’indagato non ha fornito all’autorità procedente le credenziali per accedere ai dati contenuti nei supporti vincolati – la valutazione della legittimità della protrazione del vincolo deve considerare le difficoltà tecniche di apprensione dei dati, accresciute dalla indisponibilità delle chiavi di accesso ai sistemi informatici.