Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione numero 251/2022 pubblicata il 7 maggio 2023 sul proprio sito web (consultabile a questo link) ha indicato i limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato, nell’ambito sia civilistico che penalistico.
Il CNF ha ricordato che l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
Inoltre, l’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
Infine, l’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
Il fatto e l’incolpazione esaminata era la seguente:
“Violazione degli artt. 6 par. 1 e 22 Codice Deontologico Previgente (art. 19 NCD), per avere l’Avv. [RICORRENTE] del Foro di … prospettato all’avv. [ESPONENTE] del Foro di Bologna di presentare una segnalazione al COA di riferimento e di informare il Giudice della causa in merito ad una ritenuta violazione del codice deontologico (“…ha avuto contatti con la Sua persona ed è stato da Lei ascoltato nell’ambito del giudizio divorziale pendente avanti il nostro Tribunale.
Non essendovi stato alcun consenso da parte della madre risulta evidente che detto ascolto è avvenuto in palese violazione dell’art. 56 del nuovo Codice Deontologico…Per tali motivi la sig.ra [AAA] chiede che Lei consideri di rinunciare al mandato conferitoLe dal sig. [BBB] nel procedimento di divorzio giudiziale così da evitare l’eventuale e non auspicabile segnalazione al Consiglio dell’Ordine da parte della Cliente e di informare il Giudice dell’accaduto”) nel caso in cui non vi fosse da parte dello stesso avv. [ESPONENTE] una rinuncia al mandato”.
