Questa è la storia giudiziaria di A.D., indagato nel 2020 e prosciolto nel 2023 dal tribunale in composizione monocratica di …, per mancanza di condizione di procedibilità.
La querela era stata rimessa dalla persona offesa dopo circa due mesi dalla presentazione.
Il signor A.D., veniva iscritto nel 2020 nel registro degli indagati.
Allo stesso veniva contestato l’esercizio arbitrario delle proprio ragioni ex art. 393 cod. pen., perché, quale proprietario di un negozio nel quale insisteva una profumeria, al fine di aver pagati i canoni di locazione arretrati, minacciava l’affittuario entrando con una bottiglia di benzina all’interno dello stesso.
La procura competente concludeva le indagini, notificando l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
A distanza di due anni dall’iscrizione dell’interessato nel registro degli indagati si avviava finalmente il processo a suo carico per poi rapidamente concluderlo con decisione di non doversi procedere per avvenuta remissione di querela da parte delle persone offese, remissione accettata all’udienza del 23 febbraio 2023.
Sembrerebbe una storia banale anzi una non storia.
E invece no, perché la querela era già stata ritirata il 13 febbraio 2020 avanti ai carabinieri di … ma il querelato non ne aveva mai avuto notizia.
Il risultato di questa sciatteria è che un malcapitato è rimasto esposto alla giustizia penale per oltre due anni benché la parte offesa avesse rimesso la querela e fosse da subito possibile portare ad effetto l’assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità se solo chi di competenza avesse avvisato il querelato così che potesse accettare la remissione.
A.D. ha subito un danno perché è tale la mera sottoposizione a un procedimento penale anche quando, come in questo caso, l’esito sia favorevole.
Ma al danno non corrisponderà alcuna responsabilità.
È una piccola storia, quella di A.D., ma comunque anch’essa un frammento di una storia assai più grande di malagiustizia.
