Corte costituzionale: possibile per il Gip pronunciare ordinanza archiviazione per particolare tenuità del fatto? (di Riccardo Radi)

La Consulta, relatore Viganò, domani 10 maggio esaminerà la questione relativa agli articoli 409, commi 4 e 5, e 411, commi 1 e 1 bis, del codice di procedura penale “nella parte in cui non prevedono che il giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato, possa pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto”.
L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale è del Gip del tribunale di Nola del 20 giugno 2022 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 39 del 28 settembre 2022.
Le norma impugnate sono gli articoli 409 comma 4 e 5 in combinato disposto con gli articoli 411 comma 1 e 411 comma 1 bis del codice di procedura penale.
Parametri Costituzionali articoli 3, 27 comma 1 e 3, 76, 111 comma 2 e 117.
Oggetto della decisione:
Processo penale – Chiusura delle indagini preliminari – Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato – Preclusione per il giudice per le indagini preliminari di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato – Interpretazione della Corte di cassazione che richiede a pena di nullità l’osservanza della speciale procedura di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. ai fini del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto in luogo dei diversi motivi indicati dal pubblico ministero – Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui nelle ulteriori fasi processuali la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. può intervenire ex officio – Eguale trattamento di situazioni eterogenee rimesso alla discrezionalità del pubblico ministero – Trattamento differenziato di situazioni omogenee – Violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità, di responsabilità per il fatto e di personalità della responsabilità penale, della finalità rieducativa della pena, di ragionevolezza, anche in riferimento ai principi e ai criteri direttivi della legge delega, di ragionevole durata del processo, anche nell’accezione convenzionale, e di soggezione dei giudici soltanto alla legge.