Violenza sessuale: lasciare socchiusa la porta del bagno non è un implicito “invito ad osare” un approccio sessuale (di Riccardo Radi)

Si dice, e a quanto pare è vero, che la realtà può sorprendere più della finzione, poiché, a differenza di quest’ultima, non ha bisogno di essere realistica.

Questo per dire che quando pensi di averle viste tutte, c’è sempre qualcosa dietro l’angolo pronto a sorprenderti.

Questa volta dietro l’angolo c’è una sentenza della Corte di appello di Torino che ha assolto un imputato dall’accusa di violenza sessuale, ritenendo l’esistenza di un tacito consenso nelle circostanze per cui la persona offesa si sarebbe recata in bagno dimenticando la porta socchiusa e chiedendo all’imputato di consegnarle dei fazzoletti.

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 15248 del 12 aprile 2023 ha stabilito che in tema di violenza sessuale, è illogica la motivazione che ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato.

Si aggiunge che anche se vi fosse stato un consenso iniziale vi sarebbe prova di un successivo dissenso, chiaramente manifestato dalla persona offesa.

Decisione della Corte di appello di Torino

I giudici di merito hanno sostenuto che taluni dati, quali quelli costituiti dall’avere la persona offesa lasciato socchiusa la porta del bagno, poi chiedendo all’imputato la consegna di fazzolettini per asciugarsi, abbiano integrato “un invito ad osare” poi colto in tal senso dal giovane imputato, e che la ragazza, una volta che il P. si introdusse nel bagno, non avrebbe saputo gestire.

Perché un po’ sbronza. Tanto che, si conclude, l’imputato avrebbe persino atteso gli zii della ragazza “nella consapevolezza di non aver fatto nulla di male, ma di aver semplicemente equivocato la volontà della giovane”.

Decisione della cassazione

La Suprema Corte sottolinea che si tratta di una motivazione illogica nella misura in cui non solo si ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato, ma anche perché, alfine, si sostiene che l’imputato avrebbe avuto la consapevolezza di avere equivocato la volontà della giovane: circostanza, questa, che presuppone un dissenso all’atto sessuale, rispetto al quale la corte non si misura, né nell’illustrare quando esso intervenne e in che termini, né tantomeno nello spiegare come esso possa essere superato sul piano dell’elemento psicologico del reato.

Non essendo sufficiente l’affermazione per cui la donna non avrebbe saputo “gestire” l’invito – che, si ripete, non è logicamente desumibile da una mera porta socchiusa e da una richiesta di consegna di fazzolettini -, tantomeno da parte di una persona che la corte stessa ritiene “un po’ sbronza”.

Non da ultimo va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. (Sez. 4 -, n. 24439 del 16/06/2021 Rv. 281404 – 01).

Profilo quest’ultimo che appare assente nella sentenza impugnata, pur a fronte di una alquanto articolata motivazione riportata nella prima sentenza.