Nel caso di richiesta di messa alla prova il giudice, qualora ritenga necessaria una verifica delle reali condizioni economiche dell’imputato, può esercitare i suoi poteri istruttori anche tramite la Guardia di Finanza.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 16083/2023 ha stabilito che in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, “ove possibile“, o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicché il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo che permette all’imputato (o anche all’indagato) di estinguere il reato attraverso il compimento di condotte ripristinatorie o risarcitorie e l’affidamento al servizio sociale.
Il riconoscimento del beneficio non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all’esito di un percorso valutativo discrezionale da effettuare alla luce dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il trattamento presentato e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come espressamente previsto dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266256 – 0).
L’adeguatezza del programma, in particolare, deve essere indagata sia sotto il profilo della sua “coerenza” (con la gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto: Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 – 01), sia sotto il profilo dell’essere esso stesso espressione dell’apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno cagionato in dipendenza delle condotte da lui stesso poste in essere.
In questi termini deve essere interpretato l’inciso “ove possibile“, contenuto nel comma 2 dell’art. 168-bis cod. pen.: il risarcimento del danno deve corrispondere, appunto “ove possibile”, al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, allo sforzo “massimo” esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 cit.).
Cosicché, a fronte della manifesta “sproporzione” tra il danno patrimoniale cagionato e l’offerta risarcitoria, al fine di verificare che la concreta entità del risarcimento offerto sia effettiva e reale espressione di uno sforzo apprezzabile dell’imputato, il giudice potrà attivare i poteri di indagine riconosciuti dalla norma richiamata (Sez. 2 n. 34878 del 13/06/2019).
Ma potrà (e dovrà) attivarli solo ove residuino aree di indagine suscettibili di approfondimento.
Cosicché, ove il giudice ritenga che la valutazione sistematica delle risultanze istruttorie sia di per sé sufficiente ad apprezzare (in un senso o nell’altro) l’adeguatezza del risarcimento offerto, l’esercizio di tali poteri non sarà più necessario, residuando solo uno specifico onere di adeguata motivazione del percorso argomentativo seguito.
Ed è quanto in concreto è avvenuto nel caso in esame.
Il giudice, pur senza attivare i suoi poteri istruttori, ha comunque ritenuto il risarcimento offerto “inadeguato”, in quanto non coerente con la sua effettiva capacità economica.
Una capacità logicamente desunta dal valore dei beni strumentali utilizzati, dagli stessi consumi di energia calcolati (la cui entità viene contestata in ricorso in termini di assoluta genericità) e, quindi, dai complessivi capitali investiti nello svolgimento dell’attività imprenditoriale e dall’incoerenza del risarcimento offerto (prima mille e poi duemila euro) rispetto ad una precedente proposta transattiva formulata dallo stesso imputato in favore dell’ente erogatore (per cinquemila euro).
Si tratta di elementi rispetto ai quali il mero dato formale della dichiarazione reddituale, proveniente dallo stesso imputato (sulla quale poi si fonda anche la successiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato) appare evidentemente recessivo.
