Avvocato condannato per aver richiesto le copie di un processo in cui aveva esercitato il suo ministero (di Riccardo Radi)

Nel titolo l’ennesimo paradosso giudiziario che ha coinvolto un collega reo di aver presentato una richiesta copie degli atti, dopo esser stato revocato, per difendersi in sede disciplinare dall’esposto di un ex assistito.

Il fatto è avvenuto a Roma e solo grazie alla cassazione sezione 5 con la sentenza numero 18887 del 5 maggio 2023 ha avuto l’unica riposta ammissibile, cioè l’insussistenza del fatto.

La vicenda è semplice ma anche le cose semplici, quando si ha a che fare con la giustizia, possono complicarsi oltre misura.

G.P. è stato difensore della parte civile in un procedimento penale e dopo esser stato revocato ed aver ricevuto un esposto disciplinare da parte del suo ex patrocinato si è recato nella cancelleria del tribunale penale di Roma per richiedere le copie degli atti da presentare in sede disciplinare in sua difesa.

Nella due richieste presentate in cancelleria e poi inviata all’ufficio copie l’avvocato si è definito in una di esse “parte civile costituitasi in atti” e nell’altra “difensore di parte civile già costituito in giudizio”.

Sembrerebbe una vicenda piana ma il nostro collega non aveva fatto i conti con l’occhiuta giustizia e si è ritrovato rinviato a giudizio con l’imputazione di sostituzione di persona ex articolo 494 c.p. perché: “al fine di ottenere le copie degli atti del processo penale numero …, inducendo in errore il personale della cancelleria del Tribunale di Roma nella richiesta di rilascio copie si qualificava falsamente difensore della parte civile … la quale ne aveva revocato la nomina”.

Nei primi due gradi di giudizio il nostro collega verrà condannato a due mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni “subiti” dalla parte civile.

Fortunatamente, per lui e per la giustizia, la Corte di cassazione con la sentenza sopra richiamata ha posto la parola fine ad una storia giudiziaria kafkiana, stabilendo che deve essere assolto perché il fatto non sussiste dall’imputazione di sostituzione di persona colui che, dopo aver assistito una persona come patrono civile in un processo. chieda copia degli atti per difendersi nel procedimento disciplinare intentato dall’ex assistito, dovendosi escludere che abbia voluto ingannare il personale di cancelleria utilizzando una formula poco chiara nell’istanza per tacere che il mandato gli è stato revocato.

Deve infatti prendersi atto che l’interesse del legale a ottenere le copie sia stato ritenuto sussistente dal giudice dal momento che sui moduli prestampati aventi a oggetto le richieste di rilascio copie, è stato apposto timbro di autorizzazione “ex art. 116 c.p.p.”, il quale comprova che il rilascio delle copie è stato regolarmente autorizzato dal giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 116, comma secondo, Cpp, che non riserva al personale di cancelleria alcuna discrezionalità decisionale.

Di più: la Suprema Corte sottolinea che, indipendentemente dalle formule inesatte o poco chiare adoperate, le stesse sono state evidentemente intese dal personale della cancelleria, e poi dal giudice competente, come richieste provenienti da soggetto terzo che, ex articolo 116, comma 2, cod. pen., vantava un legittimo interesse ad ottenere copie degli atti.

Tutto è bene quello che finisce bene, si dirà, se non fosse che un avvocato è stato sottoposto ad un processo per undici anni per una vicenda che si potrebbe definire bizzarra o surreale senza che si offenda nessuno.