Indebita percezione di erogazioni pubbliche: il discrimine tra reato e illecito amministrativo deriva non dai singoli ratei mensili ma dall’importo complessivamente percepito (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 18833/2023, udienza del 16 marzo 2023, si sofferma sugli effetti dell’indebita percezione di provvidenze pubbliche con finalità assistenziali.

Nel caso in esame il ricorrente è stato riconosciuto responsabile in entrambi i gradi di merito del delitto previsto dall’art. 316-ter, cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche), per avere percepito dall’INPS un importo superiore a € 6.000 a titolo di indennità NASPI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), tacendo la circostanza di avere iniziato un nuovo lavoro.

La NASPI è un contributo pubblico destinato ai disoccupati la cui erogazione, ove sia il frutto di false dichiarazioni o dell’omissione di informazioni obbligatorie, rende applicabile la citata fattispecie incriminatrice (si veda, tra le altre, Sez. 6^, n. 13151 del 08/03/2022, non mass.).

È prevalente nella giurisprudenza di legittimità l’opinione che, ove la percezione indebita abbia ad oggetto ratei mensili, ricorra un unico reato a consumazione frazionata la cui consumazione cessa con l’ultimo rateo.

Ne deriva che, ai fini della distinzione tra il reato previsto dal primo comma dell’art. 316-ter e l’illecito amministrativo previsto dal suo ultimo comma (quando l’importo indebitamente percepito non superi € 3.999,96), si deve tener conto della somma complessivamente percepita e non di quella corrispondente ai singoli ratei (Sez. 6^, n. 9661 del 03/02/2022, Rv. 282942; Sez. 6^, n. 45917 del 23/09/2021, Rv. 282293, richiamata anche da Sez. 6^, n. 13151 del 2022, cit.).

Su queste basi, il ricorso dell’imputato, volto ad ottenere il riconoscimento dell’illecito amministrativo, è stato rigettato.