Favor querelae: le condizioni per la sua applicazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 18862/2023, udienza del 20 gennaio 2023, chiarisce i parametri necessari per attribuire ad una dichiarazione il valore di querela.

Nel caso di specie veniva in rilievo un’espressione così letteralmente congegnata: “In proposito, la prego di informarmi della avvenuta trasmissione alla Procura di M., onde consentirmi di esercitare i diritti previsti dalla legge penale” contenuta nella parte finale di una missiva inviata dalla parte offesa al Procuratore della Repubblica allo scopo di sollecitarlo a trasmettere gli atti ad un altro ufficio del pubblico ministero per ragioni di competenza, la quale non può essere considerata un equipollente della querela.

I giudici di legittimità hanno osservato che una dichiarazione di tale genere implica infatti l’assenza di un’univoca volontà di punizione, la richiesta di informazioni al fine di esercitare i diritti previsti dalla legge penale (ciò che preannuncia iniziative, confermando la loro assenza attuale e l’irrilevanza della successiva costituzione di parte civile, che, appunto, è espressione della preannunciata intenzione di esercitare diritti, ma non conferma, neanche implicitamente, che, con l’indicata comunicazione, sia stato esercitato il diritto di querela.

Il favor querelae, come criterio orientativo, presuppone situazioni d’incertezza interpretativa e, nella sostanza, esclude la rilevanza dell’uso di formule sacramentali, ma richiede pur sempre dati oggettivi ai quali correlare una attuale e specifica volontà di punizione (si confronti, tra le tante, Sez. 5^, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 – 01).