Cass. Pen., Sez. 5^, sentenza n. 17514/2023, udienza del 23 gennaio 2023, ha avuto ad oggetto il reato di cui all’art. 617-quinquies, cod. pen. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).
La condotta attribuita alla ricorrente era consistita nella collocazione presso tre sportelli bancomat di dispositivi elettronici del tipo denominato skimmer che sono in grado di carpire e memorizzare, allorché un utente inserisca nell’apposito alloggiamento una carta di credito o un bancomat, i relativi dati, ivi compreso il codice PIN.
Le era stato conseguentemente contestato il reato ex art. 617-quinquies, con l’aggravante prevista dal comma 2 la quale è applicabile ai casi elencati nell’art. 617-quater, comma 4.
I motivi di ricorso hanno consentito al collegio di argomentare in modo sistematico sulla fattispecie venuta alla sua attenzione.
Ha quindi chiarito in via preliminare che tale reato è integrato dalla condotta di chi installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e memorizzazione di dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico.
Si tratta di un reato di pericolo sicché, ai fini della sua consumazione, non è necessario che il soggetto agente abbia effettivamente raccolto e memorizzato alcun dato (Sez. 5, n. 36601/2010, Rv. 248430).
Con ulteriori aggiornamenti interpretativi, è stato affermato che il reato è di pericolo concreto e dunque occorre verificare l’idoneità del dispositivo installato a svolgere la sua funzione di raccolta e memorizzazione dati senza che, ancora una volta, sia necessario accertare che tali operazioni siano state effettivamente compiute (Sez. 5, n. 3236 del 22.11.2019, depositata nel 2020, Rv. 278151).
Se invece la captazione ha avuto luogo, il delitto di cui all’art. 617-quinquies rimane assorbito in quello di frode informatica di cui all’art. 640-ter, cod. pen. (Sez. 5, n. 42183/2021, Rv. 282169).
Ne deriva dunque che il primo dei due reati non richiede né il prelievo dei dati né, a maggior ragione, che gli stessi vengano utilizzati per effettuare prelievi indebiti sui conti dei risparmiatori ai quali sono stati sottratti i dati.
Ulteriori chiarimenti ha offerto la decisione in ordine all’aggravante contestata.
La ricorrente l’ha contestata, assumendo che l’attività di raccolta di risparmio svolta dalle banche non è un servizio di pubblica utilità, sicché viene meno il parametro descritto nell’art. 615-quater, comma 4, n. 1.
Il collegio di legittimità ha respinto anche questo motivo di ricorso, valorizzando la previsione contenuta nell’art. 359, n. 2, cod. pen., per la quale, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che, pur non esercitando una pubblica funzione o un pubblico servizio, “adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione“.
Proprio in questi termini si sono determinate le Sezioni unite (Sez. U., n. 18056 del 24.4.2002, Rv. 22140), sia pure in riferimento all’attività di assicurazione del rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Così come è già stato chiarito (Sez. 5, n, 4104 del 2.4.1981, Rv. 14871) che l’atto della pubblica amministrazione che qualifica l’attività del privato come servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 359, n. 2), cod. pen., è identificabile nello stesso provvedimento di autorizzazione nel quale è implicito il riconoscimento della natura di pubblica necessità dell’attività autorizzata.
Date queste premesse, è evidente che l’attività bancaria di raccolta del risparmio è un servizio di pubblica necessità, ove si considerino la sua corrispondenza ad un interesse pubblico, la sottoposizione a controlli statali e la possibilità di esercitarla solo previa autorizzazione della Banca Centrale Europea in presenza delle condizioni fissate dal Testo unico bancario.
