La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 13277/2023 ha stabilito che in tema di reati colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il proprietario ha l’obbligo di garantire la corretta manutenzione e la sicurezza del mezzo, sicché è responsabile per le lesioni causate ad un pedone dalla sporgenza tagliente della carrozzeria del veicolo in sosta.
Nel caso esaminato V.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen., per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza, imperizia, ad A.M., la quale urtava una sporgenza tagliente del proiettore sinistro dell’auto parcheggiata dal medesimo, a ridosso del cancello di ingresso di un condominio, lesioni guaribili in 15 giorni.
La Suprema Corte ha precisato che il generale dovere di corretta manutenzione del veicolo che grava sul proprietario e sul conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054, comma quarto, cod. civ., è integrato dalla specifica norma cautelare di cui all’art. 79 cod. strada, che impone di assicurarsi che il veicolo durante la circolazione non presenti anomalie tali da poter cagionare lesioni a coloro che con il medesimo vengano a contatto.
Ricorda la cassazione la responsabilità penale per la violazione di una regola generale di diligenza, consistente nel non circolare con un automezzo privo dell’ordinaria manutenzione, che per effetto della sua inefficienza può causare un danno a terzi.
In questo senso, infatti, va inteso il richiamo dell’art. 2054, comma 4, cod. civ., ovverosia come generale dovere di corretta manutenzione del veicolo, la cui regola, peraltro, è prevista anche da una disposizione del codice della strada, essendo stabilito dall’art. 79 che “I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza…“.
In siffatta prospettiva, deve allora ritenersi che l’imputazione soggettiva del fatto sia stata correttamente fondata sulla violazione di una specifica norma di diligenza, che impone di assicurarsi che il veicolo che viene utilizzato non presenti anomalie tali da poter cagionare danni a coloro che con il medesimo vengano a contatto.
Si tratta di una responsabilità che deriva dalla ‘vicinitas‘ della cosa al suo proprietario o a colui che ne abbia la disponibilità, e dall’obbligo che ne deriva di evitare che per mezzo di quella cosa si producano lesioni a terzi, secondo l’ordinario principio del neminen laedere, che informa l’art. 43 cod. pen.
Sul punto la cassazione Sez. 4, n. 13943 del 31/01/2008, Rv. 239594, relativa ad una fattispecie nella quale l’imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla persona offesa – meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell’imputata – da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida ed anche “Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell’amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un’insidia presente nell’immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte” (Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241478, in cui la Cassazione ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all’art. 2051 cod. civ., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell’evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell’osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza).
